Cassazione Civile, Ordinanza n. 22688/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, davanti alla Corte di cassazione, di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva ritenuto prescritti alcuni crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle notificate prima del 25 agosto 2009. Il ricorso principale del contribuente è stato notificato alla controparte, ma non è stato poi depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. L'Agenzia delle entrate-riscossione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale tempestivo, deducendo la violazione dell'art. 2946 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione ai crediti tributari erariali, che secondo la ricorrente incidentale sarebbero soggetti al termine decennale. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale e, quanto all'incidentale, ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, perché non era stata allegata la sentenza di appello e il mero stralcio riprodotto nel ricorso non consentiva la piena cognizione della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato tempestivo deposito ex art. 369 c.p.c., precisando che la costituzione della controparte non sana tale violazione e che l'improcedibilità deve essere rilevata d'ufficio. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate-riscossione per difetto di autosufficienza, poiché il motivo sulla prescrizione decennale del credito erariale non era sorretto dal deposito della sentenza impugnata né da una riproduzione sufficiente degli atti rilevanti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
regola il contraddittorio camerale nel procedimento di cassazione deciso in camera di consiglio
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio
il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di termini perentori, ma solo irregolarità formali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto nel ricorso incidentale
invocato per sostenere l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ai crediti tributari erariali
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
ha determinato la sospensione dei termini, rendendo tempestivo il ricorso incidentale
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
la mancata osservanza del termine di deposito rende il ricorso improcedibile anche se notificato
il motivo incidentale lo invocava per sostenere la prescrizione decennale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo/deposito del ricorso, quando richiesta dall'art. 369 c.p.c., determina improcedibilità del ricorso principale ed è rilevabile d'ufficio, anche se il contraddittorio è stato instaurato e la controparte si è costituita.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non opera per la violazione di termini perentori, poiché tale principio riguarda le sole nullità formali e non l'inosservanza di termini processuali essenziali.
- Il ricorso incidentale è tempestivo se proposto entro il termine processuale applicabile, tenuto conto delle eventuali sospensioni legali dei termini.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere autosufficiente: la parte che contesta la sentenza di merito deve mettere la Corte in condizione di conoscere gli atti e i documenti decisivi, non essendo sufficiente la mera riproduzione parziale o il richiamo riassuntivo del contenuto della decisione impugnata.
- Quando il ricorso principale è improcedibile e quello incidentale è inammissibile, il giudizio di legittimità si chiude senza esame del merito, con possibile compensazione delle spese e applicazione delle norme sul contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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