Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente della scuola pubblica aveva ricevuto, per più anni scolastici, incarichi annuali di presidenza. Ha agito per ottenere, da un lato, le differenze retributive rispetto ai dirigenti scolastici di ruolo e, dall'altro, la quota variabile prevista per i presidi incaricati; in appello è stata confermata la negazione delle differenze retributive, ma è stato accolto il diritto alla quota variabile anche per alcuni anni inizialmente esclusi per prescrizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 2126 c.c., 45 e 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 1-sexies d.l. 7/2005 conv. in L. 43/2005 e della normativa di settore; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Secondo il ricorrente, la disciplina speciale sui conferimenti degli incarichi avrebbe consentito solo la conferma di incarichi identici ai precedenti, mentre i rinnovi erano avvenuti su istituti scolastici diversi, e comunque la remunerazione del docente incaricato non poteva essere inferiore a quella del dirigente di ruolo a parità di funzioni svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato la decisione d'appello. Ha affermato che la posizione del docente incaricato di presidenza rientra in una disciplina speciale, transitoria e derogatoria rispetto all'art. 52 d.lgs. 165/2001, finalizzata a salvaguardare gli incarichi annuali in attesa del nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici. In tale quadro, la contrattazione collettiva ha legittimamente previsto un trattamento economico aggiuntivo speciale, senza necessità di equiparazione integrale al trattamento del dirigente di ruolo, e senza violazione degli artt. 3 e 36 Cost. La Corte ha inoltre chiarito che la clausola di conferma degli incarichi già conferiti non richiedeva l'identità del singolo istituto scolastico, essendo sufficiente la salvaguardia della posizione dell'incaricato. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa di piena equiparazione retributiva del docente incaricato al dirigente di ruolo nel regime speciale della dirigenza scolastica
la parità di trattamento opera nell'ambito del sistema contrattuale collettivo e non consente di sindacare le differenziazioni retributive stabilite dalla contrattazione
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
non applicabile alla fattispecie, perché la disciplina degli incarichi di presidenza e della loro conferma è speciale e prevale sulla regola generale delle mansioni superiori
la norma è letta come disposizione transitoria di salvaguardia degli incarichi già conferiti, non limitata alla identità del singolo istituto scolastico, e finalizzata al superamento degli incarichi annuali mediante reggenza e concorso riservato
legge di conversione del d.l. 7/2005, che ha confermato l'impianto transitorio di superamento del sistema degli incarichi di presidenza
art. 3 Cost.
non violato dalla differenziazione retributiva tra incaricato e dirigente di ruolo, giustificata dal diverso titolo di accesso e dalla diversa qualificazione professionale accertata con concorso
art. 36 Cost.
non impone la piena corrispondenza tra mansioni svolte e trattamento del titolare di ruolo diverso; può essere rispettato anche mediante compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza
legge n. 59 del 1997, art. 21, commi 16 e 17
ha avviato la riforma della dirigenza scolastica, collegando la qualifica all'autonomia delle istituzioni scolastiche e rinviando alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto
ha introdotto la disciplina della funzione dirigenziale scolastica e delle modalità ordinarie di reclutamento, evidenziandone la specialità
d.lgs. n. 165/2001, artt. 25 e 29
disciplinano la dirigenza scolastica e il superamento del sistema degli incarichi annuali nella nuova architettura normativa
norma previgente che prevedeva espressamente gli incarichi annuali di presidenza
CCNL 4.8.1995, art. 69
prevedeva un'indennità aggiuntiva per il personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, distinta dal trattamento della qualifica di appartenenza
CCNL 26.5.1999, art. 21, comma 1
riconosceva ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, una indennità accessoria mensile da determinarsi in sede integrativa
CCNL 24.7.2003, art. 142
ha fatto salva l'applicazione dell'art. 69 del CCNL 4.8.1995 ai fini dell'indennità di funzioni superiori e di reggenza
CCNL 29.11.2007, art. 146
ha confermato la vigenza della disciplina speciale sulle indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza nel comparto scuola
CCNL 11.4.2006, art. 58
ha previsto, per i docenti già incaricati di presidenza e poi assunti nella qualifica dirigenziale, la conservazione di un eventuale maggior trattamento economico come assegno ad personam
art. 36 Cost.
"non è irragionevole né discriminatoria, per i presidi incaricati, una differenza retributiva che tenga conto di un diverso livello di qualificazione professionale"
la retribuzione può differenziarsi in ragione del diverso livello di qualificazione professionale accertato con concorso, pur a fronte dello svolgimento delle medesime funzioni
art. 36 Cost.
"il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza"
il precetto costituzionale è rispettato anche tramite un compenso aggiuntivo, senza automatica equiparazione al trattamento del ruolo superiore
Massime di principio
- In materia di impiego pubblico contrattualizzato, quando il legislatore appronta una disciplina speciale e transitoria per il conferimento di funzioni superiori, tale disciplina prevale sulla regola generale delle mansioni superiori prevista dall'art. 52 d.lgs. 165/2001.
- La parità di trattamento sancita dall'art. 45 d.lgs. 165/2001 opera entro il perimetro della contrattazione collettiva e non consente, di per sé, di censurare differenziazioni retributive stabilite dalle parti sociali.
- Il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. non impone la piena equiparazione economica tra chi svolge temporaneamente una funzione e chi ne è titolare di ruolo, potendo essere rispettato anche mediante un trattamento aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza.
- La previsione di un canale concorsuale privilegiato e di misure di salvaguardia degli incarichi già conferiti esprime una ratio di tutela della posizione acquisita dall'incaricato, non un riconoscimento del medesimo status del dirigente di ruolo.
- Quando la norma transitoria parla di conferma degli incarichi già conferiti, la tutela può riguardare la continuità della posizione dell'incaricato senza richiedere l'identità del singolo istituto scolastico presso cui l'incarico è svolto.
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