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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26503/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, con decorrenza 1 gennaio 2000, di una dipendente dalla Provincia di Udine al MIUR, con inquadramento nel personale ATA. La lavoratrice ha sostenuto che, al passaggio alle dipendenze statali, non le fosse stata correttamente riconosciuta l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e ha chiesto la ricostruzione della carriera economica considerando tale anzianità, nonché l'accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle somme già corrisposte in base a una precedente sentenza poi caducata per estinzione del giudizio di rinvio non riassunto. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, sostenendo che la normativa interna applicata - in particolare l'art. 1, comma 218, della L. n. 266 del 2005, interpretativo dell'art. 8 della L. n. 124 del 1999 - fosse incompatibile con la giurisprudenza della Corte EDU e che l'art. 8 L. n. 124 del 1999 imponesse il pieno riconoscimento dell'anzianità pregressa. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibile la censura fondata direttamente sulla CEDU, ribadendo che il contrasto tra norma interna e Convenzione non consente la disapplicazione da parte del giudice comune, ma, al più, un incidente di legittimità costituzionale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha escluso l'illegittimità dell'art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005. Quanto al diritto dell'Unione, la Corte ha richiamato la sentenza CGUE Scattolon, chiarendo che il trasferimento del personale ATA è un trasferimento d'impresa e che la tutela unionale mira a evitare un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente precedente al trasferimento, da verificarsi globalmente e all'atto del trasferimento, senza che ciò comporti un diritto a ottenere un miglioramento retributivo o il riconoscimento dell'anzianità ai fini di tutti gli istituti del nuovo contratto collettivo. Nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato, con valutazione di fatto non specificamente censurata, l'assenza di un peggioramento retributivo sostanziale, sicché la domanda è stata respinta. La Corte ha inoltre osservato che, nel precedente giudizio instaurato dalla stessa parte, la mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio aveva determinato l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., con caducazione delle attività processuali compiute salvo il principio di diritto enunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza fondata direttamente sulla CEDU e infondate le censure relative alla mancata integrale ricostruzione dell'anzianità, perché la normativa interna va letta in conformità al diritto dell'Unione nei limiti indicati dalla CGUE: ciò consente solo di evitare un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla situazione precedente al trasferimento, non di imporre un incremento della retribuzione o il riconoscimento pieno dell'anzianità ai fini di tutti gli istituti. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso, in fatto, un peggioramento retributivo sostanziale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    La Corte afferma che, in caso di contrasto tra norma interna e CEDU, il giudice comune non può disapplicare la norma interna, ma deve eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la disapplicazione della norma interna.

  • art. 8 L. n. 124 del 1999

    È richiamato quale disposizione che avrebbe dovuto garantire il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ma la Corte ne conferma l'interpretazione alla luce del diritto UE e della normativa sopravvenuta.

  • art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005

    Norma di interpretazione autentica dell'art. 8 L. n. 124 del 1999, ritenuta non disapplicabile dal giudice comune e già ritenuta non incostituzionale dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • art. 117 Cost.

    È la norma costituzionale attraverso cui si può porre il contrasto della legge interna con la CEDU; la Corte ribadisce che il giudice ordinario non può procedere direttamente alla disapplicazione.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 117 Cost. per il principio di immediata applicazione delle norme UE provviste di effetto diretto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi della Corte di cassazione.

  • art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività compiute salvo il principio di diritto enunciato in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • direttiva 77/187/CEE

    La CGUE, richiamata dalla Corte, la interpreta nel senso che il trasferimento del personale da una pubblica autorità a un'altra può integrare trasferimento d'impresa e che deve evitarsi un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione precedente.

  • Trattato di Lisbona

    Richiamato per escludere che il rinvio alla CEDU nell'art. 6, par. 3, TUE comporti la disapplicazione diretta della norma interna contrastante con la Convenzione.

Massime di principio

  • Nel conflitto tra una norma interna e la CEDU, il giudice comune non può disapplicare direttamente la norma nazionale, ma deve fare ricorso al giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., salvo che venga in rilievo una norma UE direttamente applicabile o una sua interpretazione vincolante.
  • Nel trasferimento di personale tra pubbliche amministrazioni che integri un trasferimento d'impresa, la tutela del lavoratore consiste nell'evitare un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente antecedente al trasferimento; non è invece riconoscibile un diritto all'aumento della retribuzione o al pieno riassorbimento dell'anzianità in tutti gli istituti del nuovo trattamento economico.
  • La verifica del rispetto della disciplina unionale deve essere compiuta comparando globalmente le condizioni retributive del lavoratore prima e dopo il trasferimento, con riferimento al momento del trasferimento stesso, e non mediante confronto con altri dipendenti già in servizio presso il cessionario.
  • L'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione determina la caducazione degli atti compiuti nel processo, salva soltanto l'efficacia del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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