Cassazione Civile, Ordinanza n. 26504/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente già alle dipendenze di una Provincia era stato trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2000, al Ministero dell'istruzione, con inquadramento nel personale A.T.A. Lamentava che, nel nuovo rapporto, non gli fosse stata riconosciuta integralmente l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e chiedeva la ricostruzione della carriera economica tenendo conto di tale anzianità, oltre all'accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata nei suoi confronti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sosteneva che il sistema applicato fosse incompatibile con la CEDU e con la disciplina interna di recepimento, nonché con l'art. 8 della legge n. 124 del 1999. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi strettamente connessi: violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, per asserita illegittimità della normativa interna applicata, in particolare dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, che avrebbe garantito il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata sul contrasto con la CEDU, osservando che il giudice comune non può disapplicare la norma interna per incompatibilità con la Convenzione, dovendo semmai sollevare questione di legittimità costituzionale. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha escluso l'illegittimità dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. Quanto al profilo unionale, ha ribadito che la disciplina va interpretata alla luce della sentenza Scattolon, la quale consente il solo mantenimento del trattamento economico precedentemente goduto e richiede, per configurare una violazione, un peggioramento retributivo sostanziale valutato globalmente all'atto del trasferimento; nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato in fatto, con valutazione non censurata, l'assenza di un simile peggioramento. La Corte ha inoltre rilevato che, nel precedente giudizio instaurato dallo stesso ricorrente, dopo la cassazione con rinvio non era seguita la riassunzione, con conseguente estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. e caducazione delle attività compiute, salvi gli effetti del principio di diritto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
non consente al giudice comune di disapplicare direttamente la norma interna contrastante; il conflitto va veicolato, semmai, attraverso il sindacato di costituzionalità ex art. 117 Cost.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale, ma la censura è stata reputata inammissibile nei termini prospettati
art. 8 della legge n. 124 del 1999
invocato come fonte del diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; la Corte ne ha dato lettura coordinata con la disciplina interna e unionale
art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005
norma di interpretazione autentica applicata alla vicenda; la Corte ha richiamato il consolidato orientamento che ne esclude l'illegittimità costituzionale
art. 117 Cost.
è il parametro attraverso cui va prospettato l'eventuale contrasto della norma interna con la CEDU
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
fondano il potere-dovere del giudice nazionale di applicare le norme dell'Unione europea provviste di effetto diretto
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi
la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività processuali salvo il principio di diritto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- In caso di asserito contrasto tra una norma interna e la CEDU, il giudice comune non può disapplicare direttamente la norma nazionale, ma deve eventualmente attivare il giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.
- L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione impone, nei trasferimenti di personale tra pubbliche amministrazioni qualificabili come trasferimento d'impresa, di preservare il trattamento economico già in godimento, non di assicurare un miglioramento retributivo fondato sulla sola anzianità maturata presso il cedente.
- Il giudizio sulla sussistenza di un peggioramento retributivo rilevante ai fini della direttiva sui trasferimenti d'impresa deve essere effettuato comparando globalmente la posizione del lavoratore immediatamente prima del trasferimento e all'atto del trasferimento stesso; non sono decisive, di per sé, disparità con il personale già in servizio presso il cessionario.
- Per configurare una violazione della disciplina unionale sul trasferimento d'impresa occorre un peggioramento retributivo sostanziale, non una mera differenza marginale o settoriale in singoli istituti contrattuali.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con perdita degli effetti degli atti compiuti e sopravvivenza del solo principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
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