Cassazione Civile, Ordinanza n. 26500/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal trasferimento di una dipendente dalla Provincia di Udine al MIUR, con inquadramento nel personale ATA a decorrere dal 1 gennaio 2000. La lavoratrice lamentava che, nel passaggio al nuovo datore di lavoro pubblico, non le fosse stata riconosciuta l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e che la sua carriera economica fosse stata ricostruita in base a un'anzianità convenzionale non conforme al diritto dell'Unione, con un trattamento economico iniziale inferiore a quello effettivamente percepito. Chiedeva quindi la ricostruzione della carriera economica considerando l'anzianità maturata presso la Provincia e l'accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dal MEF in relazione a somme percepite in base a una precedente sentenza poi venuta meno per estinzione del giudizio di rinvio. Nel ricorso per cassazione deduceva la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, nonché dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, sostenendo che la normativa interna applicata, in particolare l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, fosse incompatibile con il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata sul contrasto con la CEDU, poiché il giudice comune non può disapplicare la norma interna ma, se del caso, deve sollevare questione di legittimità costituzionale. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 non è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Quanto al merito, la Corte ha valorizzato la sentenza della CGUE nella causa Scattolon, secondo cui nel trasferimento del personale ATA il divieto riguarda solo un peggioramento retributivo sostanziale e va effettuata una comparazione globale e all'atto del trasferimento; i giudici di merito avevano accertato, con valutazione di fatto non censurata, l'assenza di un peggioramento sostanziale. Ha infine richiamato la precedente estinzione del primo giudizio per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, con applicazione dell'art. 393 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 6, par. 1, CEDU
La dedotta violazione della CEDU non consente al giudice comune di disapplicare la norma interna; il contrasto va eventualmente veicolato tramite questione di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La doglianza è esaminata insieme alla censura CEDU ed è ritenuta non idonea a fondare la disapplicazione della norma interna.
È richiamato come norma che disciplina il passaggio del personale dagli enti locali allo Stato, ma la sua applicazione va letta alla luce del diritto dell'Unione come interpretato dalla CGUE.
art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005
La Corte ribadisce che la norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima e che, letta in conformità al diritto UE, non consente di pretendere un aumento retributivo oltre la conservazione del trattamento economico già goduto, salvo un peggioramento sostanziale.
art. 117 Cost.
È la sede costituzionale del possibile contrasto tra norma interna e CEDU; il giudice comune non può procedere direttamente alla disapplicazione.
art. 6 TUE
Il rinvio alla CEDU non altera il sistema delle fonti interno né attribuisce al giudice comune il potere di disapplicare la legge nazionale per contrasto con la Convenzione.
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
Fondano il potere-dovere del giudice nazionale di applicare le norme UE direttamente efficaci e l'obbligo di interpretazione conforme.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle attività compiute, salvo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale tra pubbliche amministrazioni, quando la fattispecie rientra nell'ambito della direttiva sui trasferimenti d'impresa, il parametro di tutela è la conservazione della posizione retributiva globale immediatamente precedente al trasferimento, non il riconoscimento generalizzato e incrementativo dell'anzianità maturata.
- Il giudizio sulla sussistenza di un peggioramento retributivo rilevante va compiuto confrontando la situazione del lavoratore prima e dopo il trasferimento, con valutazione globale e alla data del passaggio, senza assumere come termine di paragone i dipendenti già in servizio presso il cessionario.
- La dedotta incompatibilità di una norma interna con la CEDU non autorizza il giudice ordinario a disapplicare direttamente la legge, dovendo eventualmente essere investita la Corte costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo; resta fermo soltanto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente.
- Quando la Corte di cassazione recepisce l'accertamento di fatto dei giudici di merito sull'assenza di un peggioramento economico sostanziale, la censura di diritto non può trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
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