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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26505/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente A.T.A. del servizio scolastico volta a ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato svolti prima dell'immissione in ruolo, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello di Roma aveva rigettato l'appello ministeriale. Il Ministero ricorreva per cassazione denunciando, in sintesi, la violazione degli artt. 485, 489, 526 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 83 d.P.R. n. 417/1974, dell'art. 101 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che nessuna norma consentisse di valorizzare l'anzianità maturata nel precariato scolastico. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e comunque contrastava con una giurisprudenza consolidata che impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico assunto a termine, con disapplicazione delle norme interne e contrattuali incompatibili con la clausola 4 dell'Accordo quadro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha rilevato, da un lato, che il motivo non censurava adeguatamente le rationes decidendi della sentenza d'appello, fondate anche sulla diversità delle difese svolte nei gradi di merito e sull'irrilevanza del richiamo agli insegnanti di religione rispetto alla posizione della lavoratrice A.T.A.; dall'altro, ha osservato che il ricorso era comunque contrario a un orientamento giurisprudenziale ormai stabile della Corte di cassazione in materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal personale scolastico assunto con contratti a termine. Conseguentemente, la sentenza di merito è rimasta ferma e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione. La domanda di condanna per lite temeraria non è stata accolta, anche in ragione del sopravvenire di alcune pronunce richiamate dopo il deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte osserva che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile anche perché si pone in contrasto con una giurisprudenza di legittimità consolidata e monolitica.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Norma richiamata dal ricorrente per negare il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo; la Corte ne afferma l'incompatibilità, nel settore scolastico, con la clausola 4 dell'Accordo quadro nei termini affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni interne asseritamente ostative; il ricorso è ritenuto infondato/inammissibile alla luce del contrasto con il diritto UE come interpretato dalla Corte.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    Per il personale A.T.A. è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro nella parte in cui limita l'utilità del servizio effettivo prestato ai soli primi tre anni, con riduzione ai due terzi della quota residua.

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    Norma interna richiamata dal ricorrente nell'ambito della disciplina della ricostruzione di carriera; la Corte non la ritiene idonea a superare il principio di parità di trattamento dei lavoratori a termine.

  • art. 83 d.P.R. 417/1974

    Norma richiamata dal ricorrente come base della disciplina nazionale del trattamento economico; la Corte la menziona tra le disposizioni non idonee a fondare una disciplina incompatibile con il diritto dell'Unione.

  • art. 101 Cost.

    Norma costituzionale richiamata dal ricorrente; la Corte non le attribuisce rilievo decisivo nel superare il contrasto con il diritto UE e la giurisprudenza consolidata.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Ha diretta applicazione e impone di riconoscere al lavoratore a tempo determinato, poi immesso in ruolo, l'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione stipendiale e di carriera, salvo ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento.

  • direttiva 1999/70/CE

    Costituisce il parametro eurounitario che, attraverso la clausola 4 dell'Accordo quadro, impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato nei profili considerati.

  • art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994

    Nel testo della decisione è specificamente indicato come contrastante con la clausola 4 nella parte in cui consente il riconoscimento integrale solo del primo triennio di servizio effettivo.

  • art. 570 del d.lgs. n. 297 del 1994

    È richiamato come criterio di computo del servizio effettivo ai fini della ricostruzione della carriera del personale A.T.A.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone il riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine al personale poi immesso in ruolo, ai fini della progressione stipendiale e della carriera, in condizioni non meno favorevoli rispetto ai dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato, salvo oggettive giustificazioni diverse.
  • Le disposizioni interne o contrattuali che attribuiscono al personale a termine un trattamento economico iniziale prescindendo dall'anzianità maturata sono disapplicabili dal giudice quando contrastino con la clausola 4 dell'Accordo quadro e con il principio di non discriminazione.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e se si limita a riproporre questioni già superate da un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
  • Nel caso del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, la disciplina nazionale che limita l'utilità del servizio pre-ruolo solo in parte è incompatibile con il diritto dell'Unione nella misura in cui comprime il riconoscimento integrale dell'anzianità effettivamente maturata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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