Cassazione Civile, Ordinanza n. 26567/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, per oltre 36 mesi complessivi, di contratti a tempo determinato stipulati da un ente locale con alcune maestre di infanzia. La Corte d'appello aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado: aveva rigettato la domanda di due lavoratrici, ma aveva confermato l'accoglimento della domanda risarcitoria delle altre, liquidando a titolo di danno da abuso nella successione dei contratti somme corrispondenti a più mensilità di retribuzione globale di fatto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata illegittima reiterazione, poiché ciascuna assunzione era avvenuta all'esito di nuovi concorsi pubblici e, rispetto ai singoli concorsi, non sarebbe stato superato il limite dei 36 mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, nel pubblico impiego privatizzato, il limite complessivo di 36 mesi previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001 per i contratti a termine successivi, con conseguente abusività della reiterazione una volta superato tale termine, anche se le assunzioni siano state disposte di volta in volta all'esito di distinti concorsi pubblici. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza già formatasi sul punto, ritenendo che il criterio selettivo del concorso non incida sulla verifica dell'abuso della contrattazione a termine né escluda il diritto al risarcimento del danno. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del Comune alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del motivo di ricorso.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti
nel pubblico impiego privatizzato, la successione di contratti a termine è abusiva una volta superato il limite complessivo di 36 mesi, indipendentemente dal fatto che le singole assunzioni siano avvenute tramite distinti concorsi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni ivi addotte
la Corte richiama la motivazione della precedente decisione conforme, facendone proprie le ragioni.
art. 13, comma ...
a norma del cit. art. 13, comma
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma il testo fornito non consente di completare con certezza il riferimento normativo.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, ai fini della legittimità della successione di contratti a tempo determinato, rileva la durata complessiva dei rapporti e non la sola durata dei singoli contratti o dei singoli cicli selettivi.
- Il superamento del limite complessivo di 36 mesi rende abusiva la reiterazione dei contratti a termine e può fondare il diritto al risarcimento del danno.
- L'assunzione a termine disposta all'esito di concorsi pubblici distinti non esclude, di per sé, l'abusività della reiterazione se nel complesso è superato il limite legale di durata.
- Il criterio di selezione all'assunzione non incide sul presupposto dell'abuso della contrattazione a termine, che va verificato in base alla continuità e alla durata complessiva dei rapporti.
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