Cassazione Civile, Ordinanza n. 31900/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, una maggiore imposta e una maggiore addizionale regionale, irrogando anche sanzioni, in relazione a movimenti bancari rilevati su un conto corrente cointestato. La contribuente aveva sostenuto, nei gradi di merito, che le movimentazioni fossero giustificate da redditi esenti o comunque da somme non imponibili, tra cui frutti del conto corrente, restituzioni di prestiti, assegni e altre disponibilità documentate; aveva inoltre dedotto che parte delle operazioni fosse riferibile al coniuge e aveva contestato anche la tempestività dell’accertamento. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo corretto l’accertamento analitico, l’imputazione pro quota dei movimenti del conto cointestato e l’inutilizzabilità di alcune prove documentali e testimoniali. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla decadenza dell’Ufficio ex art. 43 d.P.R. 600/1973, assumendo che, in assenza di obbligo dichiarativo, il termine fosse di quattro anni e non di cinque; 2) omesso esame e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la documentazione prodotta per dimostrare la provenienza non imponibile delle somme; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 111 Cost. e 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe recepito acriticamente le tesi dell’Ufficio senza una reale verifica degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura sulla decadenza: il termine di quattro anni richiamato dalla ricorrente non si applica al caso di omessa presentazione della dichiarazione, per il quale, nella disciplina vigente all’epoca, valeva il termine di cinque anni. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non indicava specificamente contenuto e collocazione dei documenti asseritamente trascurati. Quanto al terzo motivo, ha dichiarato l’inammissibilità perché le frasi attribuite alla sentenza impugnata non risultavano presenti nel testo della decisione, con conseguente incoerenza della censura rispetto al dato letterale. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è stata impropriamente utilizzata per denunciare sia omesso esame di fatti decisivi sia, in realtà, questioni di diritto; la Corte ha distinto il vizio motivazionale dalla violazione di legge e ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze così prospettate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro correttamente invocabile per denunciare la violazione di norme sostanziali o processuali, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile perché non si confrontava con il contenuto reale della sentenza impugnata.
Il termine di decadenza di quattro anni richiamato dalla parte non opera per l’ipotesi di omessa dichiarazione; in tale ipotesi, per il periodo considerato, valeva il termine quinquennale.
La doglianza sulla valutazione delle prove è stata dichiarata inammissibile perché priva di adeguata specificazione dei documenti e del loro contenuto, quindi non scrutinabile in sede di legittimità.
Le dichiarazioni testimoniali nel processo tributario sono state considerate inutilmente prodotte, in linea con il divieto di prova testimoniale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la doglianza sulla motivazione apparente è stata respinta perché non corrispondente al testo effettivo della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato a sostegno del vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso l’inammissibilità della censura per mancata corrispondenza tra quanto denunciato e il contenuto della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta incoerente rispetto al testo della decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento del motivo e la loro collocazione processuale; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità.
È sufficiente la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio tributario, ma resta fermo l’onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione tributaria, la deduzione di omesso esame di documenti richiede la puntuale indicazione del contenuto dei documenti e della loro collocazione nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura sulla decadenza dell’amministrazione deve essere rapportata alla concreta ipotesi normativa applicabile: il termine ridotto a quattro anni non si estende automaticamente ai casi di omessa presentazione della dichiarazione, se per tali casi la disciplina speciale prevede un termine diverso.
- La denuncia di motivazione apparente è scrutinabile solo se si confronta con il testo effettivo della sentenza; se le espressioni attribuite al giudice non vi compaiono, la censura è incoerente e non può essere accolta.
- Nel processo tributario, le dichiarazioni testimoniali non sono mezzo di prova utilizzabile; la difesa deve quindi fondarsi su documenti e altri elementi ammissibili.
- La decisione implicita di rigetto di un’eccezione non integra necessariamente omessa pronuncia: se la statuizione sul merito la presuppone logicamente, il vizio va fatto valere come violazione di legge o difetto di motivazione, nei limiti del controllo di legittimità.
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