Cassazione Civile, Ordinanza n. 16759/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento per maggior reddito. Con il primo motivo ha denunciato, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 10 l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato tardivo il deposito del ricorso nonostante la presentazione dell'istanza di mediazione e la conseguente sospensione dei termini, senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., che la controversia, pur riguardando una ripresa a tassazione di più tributi, avrebbe dovuto essere considerata almeno procedibile per la sola IRAP, perché il relativo importo era inferiore alla soglia di euro 50.000,00 prevista per la mediazione tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'istituto del reclamo/mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 si applica solo alle controversie di valore complessivo inferiore a euro 50.000,00 e che, nel caso concreto, l'avviso di accertamento aveva un importo complessivo di circa euro 329.000,00, sicché la mediazione non era esperibile e non operava la sospensione del termine per il deposito del ricorso. Ha inoltre escluso che il valore della controversia possa essere frazionato in base alla diversa natura dei tributi, poiché ciò contrasterebbe con l'unitarietà dell'accertamento e con la complessità della ripresa a tassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È stata richiamata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha reputato infondate le censure formulate ai suoi sensi.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
L'istituto del reclamo e mediazione è limitato alle controversie di valore complessivo inferiore a euro 50.000,00; il valore va riferito all'avviso di accertamento nel suo complesso e non può essere frazionato tra i diversi tributi ripresi a tassazione.
È stata invocata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, ma la Corte non vi ha ravvisato una violazione idonea a incidere sulla decisione.
La tardività del deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'ammissibilità del reclamo/mediazione va verificata avuto riguardo al valore complessivo dell'atto impugnato, non alla singola voce impositiva isolatamente considerata.
- Il valore della controversia non è frazionabile per tributo quando l'avviso di accertamento esprime una ripresa unitaria e complessa; non è quindi possibile rendere mediabili solo alcune componenti della pretesa fiscale lasciando le altre nel rito ordinario.
- La sospensione dei termini connessa alla procedura di mediazione opera solo se il presupposto di valore è effettivamente integrato; in difetto, il termine per il deposito del ricorso resta perentorio.
- La tardività del deposito del ricorso nel processo tributario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- I termini perentori di impugnazione o di deposito sono posti a presidio di esigenze di certezza e di interesse pubblico e non sono disponibili dalle parti.
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