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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30501/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci, con recupero a tassazione di maggiori redditi d'impresa in capo alla società e di maggiori redditi di partecipazione in capo ai soci, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973. In appello la CTR del Molise aveva accolto le ragioni dell'Ufficio, ritenendo valide le sottoscrizioni degli atti da parte del funzionario delegato e reputando sufficientemente provati, tramite presunzioni, i maggiori ricavi non dichiarati, valorizzando alcuni beni tipici di un bar e i proventi derivanti da slot machines. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il secondo hanno dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; con il primo hanno denunciato un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., motivo rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo perché la CTR si era limitata a formule apodittiche e considerazioni generiche, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio né affrontare in modo intellegibile le specifiche contestazioni dei contribuenti sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e sui criteri di ricarico adottati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e ha cassato la sentenza della CTR del Molise, rinviando alla medesima Commissione in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta per nullità della motivazione, ritenuta solo apparente e quindi al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa mediante accertamento analitico-induttivo/presuntivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente il controllo di legittimità sulla motivazione nei limiti del minimo costituzionale, non sulla semplice sufficienza argomentativa

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    impone una motivazione idonea della sentenza tributaria; la sua violazione può tradursi in nullità per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva, percepibile e idonea a rendere comprensibile il ragionamento decisorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il motivo di omessa pronuncia, rimasto assorbito

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    evocato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia l'assenza materiale o grafica della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo formalmente, non consente di comprendere il fondamento della decisione né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo.
  • In presenza di contestazioni specifiche sulle presunzioni poste a base di un accertamento tributario, il giudice di merito deve dare conto in modo puntuale delle ragioni per cui ritiene sussistenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza e per cui reputa corretti i criteri di calcolo adottati.
  • Non è sufficiente una motivazione apodittica o meramente assertiva che si limiti a formule generiche sulla prova dei maggiori ricavi o sull'attendibilità dei coefficienti applicati, se non rende controllabile il ragionamento decisorio.
  • Se il motivo di ricorso investe la nullità della sentenza per motivazione apparente ed è accolto, il motivo relativo all'omessa pronuncia può rimanere assorbito.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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