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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento della Polizia locale per violazione dell’art. 142, commi 8 e 11, del Codice della strada, contestata a un veicolo impiegato in un trasporto eccezionale per velocità superiore al limite consentito. L’opposizione al verbale era stata rigettata dal giudice di pace e poi il gravame era stato respinto dal Tribunale. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, prospettando violazione e falsa applicazione delle norme sulle spese processuali e sulla liquidazione dei compensi difensivi, sostenendo che il Tribunale aveva liquidato le spese in euro 2.000,00 nonostante il valore della causa fosse pari all’importo della sanzione amministrativa (euro 846,00), e che, applicando i valori medi del d.m. n. 55 del 2014 alle fasi considerate, la liquidazione avrebbe dovuto essere di euro 470,00; inoltre, secondo la ricorrente, il giudice di merito non avrebbe potuto superare il valore della causa e non avrebbe motivato adeguatamente la determinazione effettuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., rilevando che la ricorrente aveva indicato il valore della causa in euro 846,00 senza però specificare gli atti e i documenti su cui la censura si fondava, né riprodurre il contenuto del verbale di contestazione o indicarne la precisa collocazione processuale. La Corte ha osservato che, in mancanza di tali elementi, non era possibile verificare la fondatezza della doglianza sulla liquidazione delle spese. Non ha liquidato le spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva della controparte e ha dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142, commi 8 e 11, Codice della Strada

    Norma sostanziale posta a base del verbale di accertamento per eccesso di velocità in ambito di trasporto eccezionale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non specifica gli atti e i documenti su cui si fonda, riproducendone il contenuto rilevante e indicandone la collocazione processuale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata formalmente ricondotta al vizio processuale, ma la Corte ne ha escluso l’esame per difetto di specificità del ricorso.

  • artt. 10, 14, 91 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese di lite e sulla determinazione del valore della causa.

  • art. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della doglianza sulla liquidazione dei compensi professionali.

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamati per contestare la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il suo scrutinio, da svolgersi su ciascun motivo e al momento della decisione, può condurre a una declaratoria di inammissibilità per ricorsi non meritevoli di ulteriore esame.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in parallelo per sottolineare la funzione di filtro delle impugnazioni non meritevoli di pieno esame.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato analogicamente nel passaggio sul filtro delle impugnazioni e sulla rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Indica l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese processuali deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura, riproducendone il contenuto rilevante o indicandone esattamente la collocazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di specificità.
  • Non è sufficiente affermare apoditticamente il valore della causa o l’errore nella liquidazione delle spese: la Corte deve poter verificare la fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso e dei documenti specificamente richiamati.
  • La mancata attività difensiva dell’intimato esclude la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ma non impedisce l’adozione dei provvedimenti sul contributo unificato conseguenti all’inammissibilità del ricorso.
  • Il controllo di ammissibilità del ricorso opera su ciascun motivo e può condurre a una definizione immediata dell’impugnazione quando la censura non consenta un effettivo sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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