Cassazione Civile, Ordinanza n. 03376/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente che svolgeva l'attività di taxista a Pescara impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso sulla base degli studi di settore e del criterio dell'antieconomicità reiterata dell'attività. La controversia era passata in appello con conferma dell'impianto accertativo, mentre il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), e dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli studi di settore 2007, sostenendo che la sentenza avesse applicato in modo apodittico lo studio di settore per il solo scostamento da uno dei valori, senza considerare i chilometri percorsi in tratte senza corrispettivo e con errori di calcolo. Con il secondo motivo deduceva ancora violazione dell'art. 112 c.p.c., falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione su presunzioni semplici senza adeguata considerazione delle controprove offerte dal contribuente.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che l'accertamento non si fondava solo sugli studi di settore, ma anche sul criterio induttivo dell'antieconomicità dell'attività. Ha richiamato i principi secondo cui l'accertamento standardizzato tramite studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che richiede il contraddittorio con il contribuente, il quale può fornire prova contraria con ogni mezzo; inoltre, in caso di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, anche desumibili da un unico elemento. La sentenza impugnata è stata ritenuta correttamente motivata nel bilanciamento tra le allegazioni dell'Ufficio e quelle del contribuente, e non sindacabile in sede di legittimità. È stato quindi rigettato il ricorso. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per la sostanziale assenza di difese dell'Ufficio; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale la cui violazione era denunciata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse pronunciato ultra o extra petita o omesso di decidere su punti decisivi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'accertamento; la Corte ha ricondotto la vicenda alla disciplina dell'accertamento induttivo e ha ritenuto legittimo il metodo utilizzato dall'Ufficio.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata nel ricorso in relazione all'avviso di accertamento; la Corte non ha ravvisato violazioni nella sua applicazione.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in via analogica a sostegno del principio per cui l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici per desumere il maggior imponibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale delle censure per violazione di legge prospettate dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come disposizione che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.
Massime di principio
- L'accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore ha natura presuntiva e acquista gravità, precisione e concordanza all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente; se il contribuente non partecipa o non fornisce elementi convincenti, l'Ufficio può fondare l'accertamento sugli scostamenti rilevati.
- Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento il contribuente ha ampia facoltà di prova contraria, anche per presunzioni semplici, ma resta a suo carico dimostrare le circostanze idonee a escludere l'applicabilità degli standard al caso concreto.
- In presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il convincimento del giudice può poggiare anche su un solo elemento, se adeguatamente significativo.
- Il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e della fattispecie concreta appartiene al giudizio di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
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