Cassazione Civile, Ordinanza n. 09786/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un medesimo decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino egiziano, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Il medesimo provvedimento è stato impugnato due volte in autonomi procedimenti davanti al Giudice di pace di Monza: in uno l'opposizione è stata rigettata perché il giudice ha ritenuto non formalizzata alcuna domanda di protezione internazionale, essendo stata prodotta solo una richiesta di appuntamento; nell'altro l'opposizione è stata accolta sulla base dell'assunto che la sola dichiarazione di ospitalità e la situazione personale dello straniero imponessero alla Questura di registrare la domanda di asilo e di astenersi dall'espulsione. In cassazione, il cittadino straniero ha dedotto la violazione delle norme sulla definizione di richiedente protezione internazionale, sostenendo di aver manifestato via email/PEC, tramite difensore, la volontà di presentare domanda di protezione prima dell'esecuzione dell'espulsione e che tale manifestazione bastasse a impedirne l'esecuzione. L'Amministrazione, nel procedimento a lei sfavorevole, ha contestato l'accoglimento dell'opposizione. La Corte ha affrontato preliminarmente il problema processuale della duplice pendenza della medesima causa davanti allo stesso giudice, con provvedimenti di merito contrastanti, dichiarando nullo il secondo procedimento perché iscritto successivamente e non riunito. Quanto al primo ricorso, ha ritenuto fondato il motivo del cittadino straniero, affermando che il giudice di pace aveva erroneamente subordinato la tutela al solo deposito di una domanda formalizzata, senza valutare se fosse stata manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, circostanza idonea a impedire l'espulsione e a imporre alla P.A. di ricevere l'istanza e non respingerla.
La decisione
Sul ricorso dell'Amministrazione, la Corte ha dichiarato la nullità dell'attività processuale e della sentenza del secondo procedimento davanti al Giudice di pace, cassandola senza rinvio perché il processo non poteva proseguire autonomamente essendo già pendente il primo giudizio avente identico oggetto. Sul ricorso del cittadino straniero, la Corte ha accolto il motivo, ha cassato l'ordinanza del Giudice di pace che aveva confermato l'espulsione e ha rinviato al Giudice di pace di Monza in diversa composizione affinché riesamini il caso, verificando in concreto se vi sia stata manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale prima dell'espulsione e provvedendo anche sulle spese, incluse quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
richiamato come base del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
opera il divieto di espulsione nelle more della definizione della procedura di protezione internazionale
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
"richiedente protezione internazionale" […] lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale […] ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione
la qualità di richiedente non richiede necessariamente una domanda formalmente già perfezionata, essendo sufficiente anche la manifestazione della volontà di chiedere protezione
art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 25/2008
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina della protezione internazionale
consente la riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice anche in cassazione per evitare contraddittorietà e duplicazione di giudicati
fondamento della cassazione senza rinvio quando il processo non avrebbe potuto essere autonomamente proseguito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa pendenti davanti allo stesso giudice, anche se già definiti in primo grado con provvedimenti distinti non ancora passati in giudicato, per prevenire contrasti di giudicati e duplicazioni processuali.
- Quando una medesima causa sia stata iscritta due volte a ruolo davanti allo stesso ufficio giudiziario, il procedimento regolare è quello iscritto per primo; il secondo, se non riunito al primo e se proseguito fino a sentenza, è affetto da nullità dell'attività processuale e della decisione.
- In materia di protezione internazionale, il divieto di espulsione opera non solo quando la domanda sia già formalmente presentata, ma anche quando lo straniero abbia manifestato la volontà di chiederla, purché la situazione concreta sia tale da integrare la qualità di richiedente.
- L'Amministrazione non può opporre un respingimento o disporre un'espulsione che impedisca la ricezione e la definizione della richiesta di protezione internazionale; deve invece riceverla e trasmetterla all'autorità competente per le determinazioni di merito.
- Il giudice di merito, quando sia dedotta una pretesa di protezione internazionale, deve accertare in concreto se lo straniero abbia manifestato la volontà di chiedere protezione prima dell'espulsione, senza richiedere necessariamente una formalizzazione già avvenuta della domanda.
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