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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06086/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una società di gestione dei reclami dei passeggeri aerei aveva convenuto una compagnia aerea chiedendo, quale cessionaria del credito di due viaggiatori, la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 per il ritardo superiore a tre ore di un volo internazionale. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo la società attrice non iscritta all’albo degli intermediari finanziari. In appello, il Tribunale aveva invece accolto la domanda, qualificando il rapporto come valida cessione del credito e condannando la compagnia al pagamento di euro 1.200,00 oltre interessi. La compagnia aerea ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla legittimazione ad agire, sostenendo che il negozio non fosse una cessione ma un mandato oneroso all’incasso, con conseguente difetto di legittimazione e nullità per mancanza di autorizzazione di pubblica sicurezza; 2) violazione della disciplina bancaria sugli intermediari, assumendo che l’acquisto oneroso e professionale dei crediti integri attività di finanziamento riservata ex art. 106 T.U.B. e d.m. 53/2015, con nullità del contratto e insussistenza del diritto in capo alla cessionaria; 3) violazione delle norme sulla vendita, deducendo nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo e sostenendo che il prezzo fosse in realtà sottoposto a condizione; 4) violazione delle norme sulla cedibilità del credito e del Codice del Consumo, contestando l’inefficacia del patto di non cedibilità previsto dalle condizioni generali di trasporto e negando che la cessionaria potesse invocare la tutela consumeristica. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché miravano a ottenere una diversa ricostruzione fattuale e una diversa qualificazione del negozio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; gli altri due perché introducevano questioni nuove non risultanti trattate nel giudizio di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al pagamento della sanzione ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una rivalutazione del contenuto e della natura del contratto di cessione/mandato, attività riservata al giudice di merito e non deducibile in sede di legittimità; ha inoltre considerato il terzo e il quarto motivo inammissibili perché fondati su questioni nuove non emerse nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    le censure interpretative non possono tradursi in una diversa ricostruzione fattuale del contratto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 81 c.p.c.

    la legittimazione ad agire dipende dalla titolarità della posizione sostanziale o dall’esercizio di un diritto altrui nei casi ammessi, ma la verifica della natura del negozio da cui deriva la legittimazione è questione di fatto riservata al merito.

  • art. 115 T.U.L.P.S.

    la dedotta mancanza della licenza di pubblica sicurezza è stata ritenuta inammissibilmente collegata alla diversa qualificazione del negozio come mandato e non come cessione.

  • art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385

    l’acquisto oneroso di crediti può rilevare come attività riservata solo se il negozio abbia effettiva natura di finanziamento; tale natura va accertata in fatto e non può essere presunta.

  • art. 2 d.m. 2 aprile 2015 n. 53

    la riconducibilità dell’operazione all’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma presuppone un accertamento fattuale della causa del negozio.

  • art. 3 d.m. 2 aprile 2015 n. 53

    richiamato insieme all’art. 106 T.U.B. per sostenere la riserva di attività, ma ritenuto inammissibile il motivo che lo invocava perché presupponeva una ricostruzione fattuale diversa.

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il prezzo sarebbe stato sottoposto a condizione, ma la questione è stata ritenuta nuova e non emersa nei giudizi di merito.

  • art. 1418 c.c.

    la nullità per difetto di elemento essenziale non è stata accolta perché il prezzo era determinabile per relationem e la censura sulla condizione era inammissibile in quanto nuova.

  • art. 1470 c.c.

    il prezzo nella vendita deve essere determinato o determinabile; nel caso concreto il rinvio a listino prezzi e termini contrattuali è stato ritenuto idoneo alla determinabilità.

  • art. 1260 c.c.

    il patto di non cedibilità è opponibile al cessionario solo se questi ne abbia conoscenza, ma la censura è stata comunque respinta per irrilevanza/inammissibilità delle ulteriori questioni prospettate.

  • art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206

    comma secondo, lettere b) e t)

    il giudice d’appello aveva qualificato come abusiva la clausola di non cedibilità; la Cassazione non entra nel merito della questione perché la relativa doglianza introduceva un novum.

  • art. 96 c.p.c.

    è stata applicata la condanna sanzionatoria in favore della controparte, ritenendosi sussistenti i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale: la qualificazione del contratto compiuta dal giudice di merito resta censurabile solo nei limiti del vizio di legge effettivamente dedotto e sulla base degli accertamenti già compiuti.
  • La natura di cessione del credito, mandato all’incasso o negozio di finanziamento dipende dal concreto assetto negoziale e dalla causa effettiva dell’operazione; la verifica di tali elementi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La disciplina riservata agli intermediari finanziari si applica solo quando l’operazione sia effettivamente qualificabile come finanziamento sotto qualsiasi forma; non è sufficiente la mera onerosità dell’acquisto del credito o la professionalità dell’operatore.
  • Il prezzo del contratto è validamente determinato anche quando sia richiamato per relationem a listino, termini e condizioni contrattuali, purché il rinvio sia specifico e chiaro, così da rendere l’oggetto determinabile.
  • Una clausola di non cedibilità del credito può essere opposta al cessionario solo nei limiti previsti dall’art. 1260 c.c.; tuttavia, questioni nuove o non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoCessione del creditoMutuoClausole vessatorie
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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