Cassazione Civile, Ordinanza n. 29313/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui la Regione Lazio aveva contestato a una società, poi fallita, l'insufficiente e tardivo versamento, per l'anno d'imposta 2009, del tributo speciale per il deposito in discarica, con applicazione anche della sanzione del 30%. Nei gradi di merito la CTR aveva confermato l'annullamento limitatamente alle sanzioni, ritenendo che il ritardo fosse dipeso da una situazione di forza maggiore: la cronica tardività dei Comuni conferenti nel pagare i diritti di stoccaggio, con conseguente carenza di liquidità della società. La Regione ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che la causa di forza maggiore non fosse stata dedotta nel ricorso introduttivo; 2) violazione delle norme sul processo tributario per aver ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione sulla disponibilità finanziaria della società e sull'indebito trattenimento di somme; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla disciplina legislativa che individua nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo, con diritto di rivalsa verso i conferenti; 4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR valutato integralmente il rapporto della Guardia di Finanza, dal quale, secondo la ricorrente, emergevano le cause dell'insolvenza della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'ultrapetizione, rilevando che il ricorso introduttivo della contribuente aveva già dedotto in modo espresso e diffuso la tardiva corresponsione del tributo per ragioni di cassa, riconducendola al ritardo dei Comuni conferenti nel pagamento dei diritti di stoccaggio e invocando anche la mancanza di colpa e la forza maggiore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva anche ritenuto indimostrata la dedotta disponibilità finanziaria non utilizzata per il pagamento del tributo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché inconferente rispetto al decisum, essendo la lite limitata al tema delle sanzioni e non alla debenza del tributo principale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la preclusione della doppia conforme e perché la doglianza, in sostanza, mirava a un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non a un vero errore revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per ultrapetizione e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per dedurre la violazione delle norme del processo tributario in tema di nuove difese in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura anche in ragione della doppia conforme.
Richiamato dalla ricorrente come norma del processo tributario violata; la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione o introduzione di questioni nuove da parte del giudice di merito.
Richiamato per contestare nuove eccezioni e difese in appello; la Corte ha ritenuto inconferenti o infondati i motivi sul punto.
Richiamato a fondamento della doglianza di ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché in realtà mirata a una rivalutazione del merito.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 627/1997
Richiamato nel ricorso originario come base dell'esimente per forza maggiore; la Corte ha rilevato che tale impostazione era già stata dedotta in primo grado.
Richiamata nel terzo motivo di ricorso in relazione alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica e all'individuazione del soggetto passivo.
legge reg. Lazio n. 42/1998
Richiamata nel terzo motivo, in combinazione con la legge statale, per sostenere che il gestore della discarica è il soggetto passivo con diritto di rivalsa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide sulla base di una causa difensiva che risulta già dedotta, anche solo in fatto, nel ricorso introduttivo, purché il contenuto sostanziale della domanda sia riconoscibile dal complesso delle allegazioni.
- La censura di violazione del divieto di domande o eccezioni nuove in appello è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata impugnazione di una ratio autonoma e decisiva rende la doglianza priva di utilità.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti un'erronea valutazione del materiale probatorio sotto forma di omesso esame, quando in realtà mira a ottenere una nuova lettura dei fatti e dei documenti.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo ipotesi diverse e specifiche non ravvisate nel caso esaminato.
- La contestazione sulla soggettività passiva del tributo o sulla disciplina sostanziale del prelievo è inconferente se la lite, nei gradi di merito, ha riguardato esclusivamente la legittimità delle sanzioni irrogate per tardivo versamento.
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