Sentenza del 18/09/2019 n. 23207 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rettifica delle dichiarazioni doganali relative all'importazione, nel periodo 2005-2007, di cuoi di suino. L'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto errata la classificazione indicata dalla società e aveva riclassificato le merci nel codice NC 4114 1090 00, relativo ai cuoi e alle pelli scamosciati, con conseguente rideterminazione degli importi dovuti. La società aveva impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, la violazione del diritto al contraddittorio e l'insufficienza della prova fornita dall'Amministrazione. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi sia per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sia perché l'Agenzia non avrebbe assolto l'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Dogane. Ha stabilito che, per gli accertamenti e le rettifiche doganali, si applica la disciplina speciale dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990, e non l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Il contraddittorio preventivo deve quindi essere valutato secondo la disciplina doganale, che prevede strumenti di partecipazione e difesa dell'importatore. Tuttavia, l'eventuale violazione del contraddittorio può condurre all'annullamento dell'atto solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio e la possibilità che il procedimento avrebbe avuto un esito diverso. La Corte ha inoltre ritenuto apparente la motivazione della sentenza regionale, che si era limitata a richiamare genericamente la decisione di primo grado senza esaminare criticamente i motivi d'appello. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per esaminare le questioni rimaste assorbite e liquidare le spese. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile, poiché le relative questioni potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
La garanzia partecipativa prevista da tale disposizione opera nelle ipotesi in cui l'Amministrazione utilizzi gli strumenti degli accessi e delle ispezioni presso la sede del contribuente.
La norma non si applica, secondo la Corte, alle rettifiche doganali svolte sulla base della documentazione presso gli uffici dell'Amministrazione, quando opera la disciplina speciale doganale.
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
Costituisce la disciplina speciale applicabile agli accertamenti e alle rettifiche doganali. Prevede un contraddittorio preventivo e ulteriori strumenti di tutela amministrativa per l'importatore, assicurando il diritto di difesa in una fase antecedente all'impugnazione giudiziale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiede che la sentenza tributaria sia adeguatamente motivata. Una motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello esamina i motivi di gravame e rende comprensibile il percorso argomentativo; non è sufficiente un richiamo acritico alla sentenza di primo grado.
Regola l'onere della prova, posto a carico di chi intende far valere un diritto o un fatto costitutivo della pretesa. Nel caso concreto, la questione è stata assorbita a seguito della cassazione della sentenza.
Articoli 2727 e 2729 del codice civile
Regolano le presunzioni semplici e i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi. Le relative censure non sono state esaminate nel merito, perché assorbite.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, e art. 91 del codice di procedura civile
Riguardano la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza. La questione è stata rimessa al giudice del rinvio.
Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 e Regolamento (UE) n. 952 del 2013
Il principio del contraddittorio nella fase amministrativa doganale, pur non essendo espressamente disciplinato dal precedente codice doganale comunitario, opera come principio generale del diritto dell'Unione quando l'Amministrazione intenda adottare un atto lesivo.
Decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012
Ha confermato che gli accertamenti in materia doganale sono disciplinati in via esclusiva dall'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990, prevedendo un meccanismo di contraddittorio assimilabile a quello dello Statuto del contribuente.
Massime di principio
- Nelle rettifiche doganali documentali si applica prioritariamente la disciplina speciale dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990, non il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- Il diritto al contraddittorio deve essere garantito prima dell'adozione dell'atto doganale lesivo. È sufficiente, in linea generale, che l'importatore sia informato della revisione, possa presentare documenti e osservazioni e disponga degli strumenti di tutela previsti dalla normativa doganale.
- La sola violazione formale del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve dimostrare un pregiudizio concreto e che, se fosse stato adeguatamente sentito, il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente.
- Il giudice tributario d'appello non può limitarsi a confermare la sentenza di primo grado con un richiamo generico. Deve confrontarsi con i motivi d'appello e spiegare, anche sinteticamente, perché li ritiene infondati.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, le questioni non esaminate o dichiarate assorbite possono essere nuovamente trattate davanti al giudice del rinvio.
- In una controversia sulla classificazione doganale, l'importatore dovrebbe conservare e produrre tempestivamente fatture, schede tecniche, campioni, perizie, corrispondenza e ogni documento idoneo a dimostrare la corretta natura e classificazione delle merci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 set 2019Sentenza del 18/09/2019 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 18 set 2019Sentenza del 18/09/2019 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 18 set 2019Sentenza del 18/09/2019 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 18 set 2019Sentenza del 18/09/2019 n. 195 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 18 set 2019Sentenza del 18/09/2019 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 set 2019Sentenza del 18/09/2019 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →