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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 195 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

RISCOSSIONE - Fallimento - responsabilità in proprio del curatore per l'obbligazione d'imposta del fallito - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1 del 05/04/2018, relativo a ICI per gli anni 1999-2011 e IMU per gli anni 2012-2013, sostenendo di non essere personalmente legittimato passivamente al pagamento delle imposte. Il curatore aveva già definito le sanzioni ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. Il Comune sosteneva invece la responsabilità solidale del curatore, anche perché nell'attivo fallimentare era confluita la somma di 250.000 euro.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha annullato l'atto nei confronti del curatore, riconoscendo il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni d'imposta. Il curatore sostituisce il fallito negli adempimenti tributari, ma non diventa contribuente né responsabile d'imposta e non risponde in proprio dei tributi dovuti dal fallimento. Può eventualmente essere destinatario delle sanzioni per omissioni o irregolarità, ma nel caso concreto tali sanzioni erano già state definite. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    Ha costituito il procedimento attraverso il quale il curatore ha impugnato l'avviso di accertamento.

  • Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997

    definizione delle sanzioni irrogate

    La definizione delle sanzioni ha fatto venir meno ulteriori somme dovute dal curatore a tale titolo.

  • Cassazione, sentenza n. 17529/2012

    il curatore di un fallimento non può essere mai ritenuto responsabile per il pagamento di tributi che gravano sul fallimento stesso

    Il curatore non è personalmente obbligato al pagamento delle imposte del fallimento; in caso di inadempimento può essere destinatario, se ne ricorrono i presupposti, delle sole sanzioni.

  • Cassazione, sentenza n. 2910/2009

    il fallito non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario

    La dichiarazione di fallimento non trasferisce la soggettività passiva tributaria dal fallito al curatore.

Massime di principio

  • Il curatore fallimentare, in linea generale, adempie agli obblighi dichiarativi e fiscali della procedura, ma non assume la qualità di contribuente né diventa responsabile personale delle imposte dovute dal fallito o dal patrimonio fallimentare.
  • Un avviso di accertamento relativo alle imposte del fallito o della massa fallimentare non dovrebbe essere intestato al curatore quale debitore personale, poiché il curatore è privo di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria principale.
  • L'eventuale omissione del curatore può comportare responsabilità sanzionatoria, ma tale responsabilità è distinta dall'obbligo di pagare l'imposta e deve essere contestata secondo le regole proprie delle sanzioni tributarie.
  • La disponibilità di somme nell'attivo fallimentare non trasforma automaticamente il curatore in debitore personale delle imposte; può tuttavia rilevare, in altri procedimenti, per valutare il corretto impiego delle risorse e l'eventuale responsabilità nella gestione della procedura.
  • Quando le sanzioni sono già state validamente definite e pagate, non possono essere nuovamente richieste; resta distinta la questione della debenza dell'imposta, che grava sul soggetto passivo tributario individuato dalla legge.

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