Sentenza del 18/09/2019 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Ammissibilità del ricorso verso la comunicazione di presa in carico - Vizio di notifica per efficacia degli atti eseguiti - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata o invalida notificazione originaria dell'avviso di accertamento, sostenendo che tale vizio impedisse la legittima presa in carico delle somme dovute. L'Ufficio affermava invece che l'avviso era stato notificato tramite servizio postale amministrativo e consegnato al portiere dello stabile. La Commissione ha esaminato la documentazione prodotta, rilevando che risultava sottoscritto soltanto l'avviso di ricevimento, mentre mancava la sottoscrizione della persona diversa dal destinatario anche sui documenti attestanti la consegna e mancava l'indicazione della qualità del consegnatario.
La decisione
Il ricorso contro la comunicazione di presa in carico è stato ritenuto ammissibile, poiché tale comunicazione costituisce l'effetto sostanziale dell'avviso di accertamento. Nel merito, la notificazione dell'avviso è stata dichiarata nulla: essendo il plico stato consegnato a una persona diversa dal destinatario, dopo le modifiche normative applicabili dal 1° gennaio 2018 erano necessarie specifiche formalità, tra cui la sottoscrizione sia dell'avviso di ricevimento sia dei documenti di consegna e l'indicazione della qualità del consegnatario. La sola sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
Art. 1 della legge n. 205/2017
In vigore dal 1° gennaio 2018; modifica della disciplina della notificazione degli atti tramite servizio postale.
La disposizione ha introdotto formalità più rigorose quando il plico viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, richiedendo la sottoscrizione sui documenti previsti e l'indicazione della qualità del consegnatario.
Art. 7, comma 2, della legge n. 890/1982
Richiamato nel testo come disposizione abrogata o modificata dalla normativa successiva.
La disciplina previgente non poteva essere applicata per convalidare una notificazione eseguita dopo l'entrata in vigore delle nuove formalità.
Massime di principio
- La comunicazione di presa in carico può essere impugnata quando il contribuente deduce l'omessa o invalida notificazione dell'atto impositivo presupposto, soprattutto se la comunicazione costituisce la prima conoscenza effettiva della pretesa.
- La regolarità della notifica deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della sua esecuzione, non secondo quella in vigore quando è stato emesso l'atto.
- Quando il plico viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, la sola firma sull'avviso di ricevimento può non bastare: occorre verificare anche la sottoscrizione dei documenti di consegna e l'indicazione della qualità del consegnatario, nei casi previsti dalla legge.
- L'Amministrazione deve fornire una prova completa e documentale della notificazione; la produzione del solo avviso di ricevimento può essere insufficiente se la legge richiede ulteriori attestazioni.
- Un vizio delle formalità essenziali della notificazione può comportare la nullità della notifica e incidere sulla validità degli atti successivi fondati sull'atto non correttamente notificato.
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