Sentenza del 18/09/2019 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Formato file PDF - Validità estensioni firme digitali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 35.765,39 relativa all'omesso versamento di ritenute, contestando principalmente la validità della notificazione tramite PEC. In particolare, deduceva l'assenza dell'attestazione di conformità all'originale, l'omessa firma digitale, la mancata prova della sottoscrizione del ruolo e ulteriori vizi relativi a sanzioni, interessi e aggi di riscossione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente la notifica della cartella trasmessa in formato PDF.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione di primo grado, confermando la validità della notificazione della cartella tramite PEC in formato PDF. Il giudice ha ritenuto che i formati PDF e p7m siano equivalenti ai fini della validità della firma digitale e che l'eventuale carenza formale possa essere sanata dal raggiungimento dello scopo, soprattutto quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e si sia difeso senza dimostrare uno specifico pregiudizio. È stata quindi confermata la cartella di pagamento. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19-bis, legge n. 53 del 1994
Prevede la possibilità di notificare atti tramite PEC in formato PDF.
Il formato PDF può essere utilizzato per la trasmissione telematica dell'atto, senza che l'assenza dell'estensione p7m determini automaticamente l'invalidità della notificazione.
Articoli 20, 21, 22, 23 e 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La valutazione dell'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio è rimessa al giudice.
Il documento informatico deve essere valutato in concreto, considerando qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità, autenticità e capacità di raggiungere lo scopo dell'atto.
Art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. n. 82/2005
Il requisito della sicurezza può essere soddisfatto anche da una copia scansionata dotata di sufficienti caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
La mera scansione non è automaticamente priva di valore: può essere idonea se garantisce caratteristiche tecniche sufficienti e non viene fornita una prova concreta della sua alterazione o difformità.
D.P.C.M. 13 novembre 2014
Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici.
L'estensione del file identifica il formato digitale, ma la diversa estensione non determina da sola l'invalidità del documento o della notificazione.
Il giudice valuta liberamente le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.
Spetta al giudice accertare in concreto la corrispondenza tra il file trasmesso e l'originale, nonché l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 7665 del 18 aprile 2016
Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La nullità di un atto processuale non si verifica, o comunque può essere sanata, quando l'atto abbia raggiunto il proprio scopo e il destinatario abbia potuto difendersi senza subire uno specifico pregiudizio.
Sentenza Cassazione n. 3805 del 16 febbraio 2018
La trasmissione del file in formato PDF è legittima e l'attestazione di conformità può assumere rilievo ai fini della validità dell'atto.
La notificazione telematica non è invalida per il solo utilizzo del formato PDF; occorre valutare l'idoneità complessiva del documento e gli effetti concretamente prodotti.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 10266 del 27 aprile 2018
Secondo il diritto dell'UE e le norme interne, le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, con le differenti estensioni p7m e PDF, e devono essere riconosciute valide ed efficaci senza eccezioni.
La firma CAdES, normalmente associata al formato p7m, e la firma PAdES, incorporata in un documento PDF, hanno pari efficacia giuridica; l'estensione del file non può costituire, da sola, motivo di invalidità.
Massime di principio
- La notificazione tramite PEC di un documento PDF non è invalida per il solo fatto che il file non abbia estensione p7m: le firme PAdES e CAdES sono, in linea generale, equivalenti.
- Le irregolarità formali devono essere valutate in concreto, verificando se il destinatario abbia ricevuto conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Per ottenere l'invalidità della notificazione non basta contestare genericamente il formato del file o l'assenza della firma digitale: occorre indicare e, ove possibile, dimostrare una concreta difformità, alterazione o lesione del diritto di difesa.
- La costituzione in giudizio e la contestazione specifica dell'atto possono dimostrare che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, sanando eventuali irregolarità formali.
- Il giudice deve valutare l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la corrispondenza del documento trasmesso all'originale, senza attribuire valore decisivo alla sola estensione del file.
- Il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina la necessità di requisiti sostanziali: se viene provata una reale alterazione del documento o un concreto pregiudizio difensivo, la validità della notificazione può essere contestata con maggiore probabilità.
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