Sentenza del 18/09/2019 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento, dell'importo complessivo di euro 3.475.130,26, relativa all'IVA dichiarata per il 2012 ma non versata. Ha sostenuto che la cartella fosse nulla perché non preceduta da una valida comunicazione di irregolarità ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. In particolare, ha contestato l'utilizzo della PEC e ha affermato che il documento ricevuto fosse danneggiato e illeggibile. In subordine, ha chiesto l'applicazione delle sanzioni ridotte a un terzo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso, sebbene con motivazione in parte diversa da quella della CTP. Ha stabilito che la comunicazione di irregolarità non era necessaria, poiché l'Agenzia aveva richiesto esclusivamente il pagamento dell'imposta dichiarata dalla contribuente e non versata, senza che emergesse un risultato diverso dalla dichiarazione o un'incertezza interpretativa. Di conseguenza, sono risultate irrilevanti le contestazioni relative alla PEC e all'asserita illeggibilità del documento. È stata inoltre esclusa la riduzione delle sanzioni a un terzo, sia perché la comunicazione bonaria non era dovuta, sia perché la relativa richiesta era stata proposta tardivamente e comunque non sussistevano i presupposti. SR S.r.l. è stata condannata al pagamento di euro 7.000,00 di spese anche per il giudizio d'appello, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, DPR n. 600/1973
L'amministrazione finanziaria comunica al contribuente l'esito della liquidazione quando emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione.
La comunicazione di irregolarità è necessaria quando il controllo automatizzato evidenzia un'imposta o una maggiore imposta diversa da quella dichiarata, ma non quando viene semplicemente riscosso un importo dichiarato e non versato.
Art. 54-bis, comma 3, DPR n. 633/1972
Prevede la comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata dell'IVA nei casi in cui emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione.
La norma non impone l'invio della comunicazione bonaria in caso di mero omesso versamento dell'IVA autoliquidata dal contribuente.
Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997
Prevede la dilazione dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La dilazione e il pagamento con sanzioni ridotte presuppongono una comunicazione di irregolarità dovuta; non operano quando la comunicazione non è necessaria.
Art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000
L'amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'obbligo di interlocuzione preventiva non opera in presenza di una pretesa basata sul semplice mancato pagamento di un'imposta correttamente dichiarata e autoliquidata.
Cassazione, sentenze n. 15185/2019, n. 33585/2018, n. 32466/2018, n. 31741/2018, n. 30370/2018, n. 1711/2018 e n. 22383/2017
La comunicazione di irregolarità è dovuta solo quando dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta; non è imposta in caso di mera omissione del versamento dovuto in base all'autoliquidazione.
La CTR ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui la comunicazione bonaria non costituisce un adempimento necessario per procedere alla riscossione di imposte dichiarate ma non pagate.
Massime di principio
- Quando il controllo automatizzato riguarda esclusivamente il mancato versamento di un'imposta espressamente dichiarata dal contribuente, l'amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione di irregolarità.
- Le contestazioni sulla modalità di invio, inclusa la PEC, o sull'eventuale illeggibilità della comunicazione sono irrilevanti se la comunicazione non era giuridicamente necessaria.
- Il beneficio della sanzione ridotta collegato alla comunicazione bonaria non spetta automaticamente in caso di omesso pagamento di un tributo autoliquidato; tale beneficio presuppone normalmente una comunicazione dovuta e tempestiva.
- L'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo sussiste soprattutto quando vi siano errori, incongruenze o incertezze sulla dichiarazione, non quando l'unica violazione contestata è il mancato pagamento dell'importo dichiarato.
- Le domande subordinate, come quella relativa alla riduzione delle sanzioni, devono essere formulate tempestivamente già nel primo grado di giudizio per evitare contestazioni di novità in appello.
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