Sentenza del 18/09/2019 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto alla società il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 e dalla legge n. 289/2002, contestando l’assenza di una reale vita associativa e dilettantistica. In particolare, sono state rilevate la mancata convocazione e tenuta delle assemblee, la coincidenza tra soci e consiglieri, l’assenza del libro soci e dei verbali, la mancata produzione di statuto e atto costitutivo, irregolarità nei rendiconti e nella documentazione contabile, nonché il fatto che gli unici ricavi provenissero da sponsorizzazioni e pubblicità, senza una concreta attività istituzionale e mutualistica. L’Ufficio ha quindi recuperato a tassazione maggiori ricavi per 85.000 euro, con maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Venezia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento. Ha ritenuto che l’affiliazione alla FIPAV e al CONI non fosse sufficiente a dimostrare lo status di ASD e che le gravi e sistematiche irregolarità nella vita associativa dimostrassero l’assenza dei requisiti sostanziali per il regime agevolato. Il mancato superamento della soglia dei proventi commerciali prevista dalla legge n. 398/1991 è stato considerato irrilevante, perché tale soglia costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente. È stata confermata anche la sanzione per omessa tenuta delle scritture contabili, poiché, una volta disconosciuto il regime agevolato, veniva meno il relativo esonero. Il sig. G. è stato ritenuto legittimamente destinatario dell’accertamento quale rappresentante legale, salvo prova contraria. La società è stata inoltre condannata alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Regime fiscale e contabile agevolato per associazioni sportive dilettantistiche
Il regime agevolato presuppone non solo il rispetto del limite dei proventi commerciali, ma anche l’effettiva esistenza di un’associazione sportiva dilettantistica con finalità non lucrative e reale vita associativa.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 17 e seguenti
Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche
Le agevolazioni spettano solo agli enti che rispettano sostanzialmente le prescrizioni statutarie e organizzative, comprese la democraticità, la partecipazione degli associati e l’effettivo perseguimento di finalità sportive dilettantistiche.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
L’esclusione o il trattamento agevolato ai fini IVA richiede il concreto rispetto delle condizioni previste per gli enti associativi e non deriva dalla sola qualificazione formale dell’ente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, poi art. 148
Le agevolazioni reddituali per gli enti associativi richiedono l’effettivo rispetto delle clausole relative alla vita associativa e non la mera appartenenza formale a una categoria agevolata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 41-bis e 42
La sentenza ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla motivazione e alla legittimità dell’avviso di accertamento.
Cassazione civile, sez. V, sentenza 5 agosto 2016, n. 16449
L’affiliazione a una federazione sportiva o al CONI è un elemento estrinseco e non prova, da sola, l’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
Cassazione civile, sez. V, sentenza 30 maggio 2012, n. 8623
Non è sufficiente l’astratta appartenenza dell’ente a una categoria agevolata: il contribuente deve dimostrare il rispetto concreto di tutte le prescrizioni normative.
Cassazione civile, sez. V, sentenza 11 marzo 2015, n. 4872
Le agevolazioni si applicano solo se l’associazione si conforma alle clausole sulla vita associativa inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.
Massime di principio
- Per beneficiare del regime della legge n. 398/1991 non basta avere la forma giuridica di ASD, essere affiliati a una federazione o risultare iscritti al CONI: occorre dimostrare l’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
- La regolare vita associativa è un requisito sostanziale. Devono essere documentate assemblee, convocazioni, verbali, libro soci, partecipazione degli associati e approvazione dei rendiconti secondo le regole statutarie.
- La prevalenza o esclusività di ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità può costituire un significativo indizio del carattere commerciale dell’attività, soprattutto se non risultano attività sportive istituzionali e ricavi associativi o mutualistici.
- Il rispetto del limite quantitativo dei proventi commerciali non è sufficiente a conservare il regime agevolato se manca la natura genuinamente associativa e dilettantistica dell’ente.
- Una volta disconosciuto il regime agevolato, vengono meno anche gli esoneri contabili e gli altri benefici collegati; possono quindi essere applicate le sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili.
- Il legale rappresentante può essere destinatario dell’accertamento per gli atti compiuti in nome e per conto dell’ente, salvo che dimostri concretamente che le condotte contestate siano riferibili ad altri soggetti.
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