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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11319/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo alla compravendita di un immobile sito a Pomezia. L’avviso fondava la rettifica del valore esclusivamente sulle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6144/37/14 depositata il 16 ottobre 2014, aveva rigettato l’appello della contribuente: pur riconoscendo che, dopo la modifica legislativa del 2009, i valori OMI non costituivano presunzione legale e non erano da soli idonei a determinare il valore dell’immobile, aveva ritenuto che la contribuente non avesse provato l’inattendibilità delle valutazioni, in particolare quanto alle difficoltà di vendita e alla posizione periferica degli immobili. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente o contraddittoria, perché la sentenza non avrebbe considerato che l’avviso si basava esclusivamente sui valori OMI e che, una volta ritenuti inidonei, non poteva gravare sulla contribuente un ulteriore onere probatorio; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere invertito l’onere della prova del maggior valore, che spettava all’Amministrazione; (3) omesso esame della censura d’appello relativa alla nullità dell’avviso per difetto di motivazione, in quanto fondato soltanto sulle quotazioni OMI.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi, in quanto riferiti alla medesima questione. Ha ribadito che l’Ufficio, attore in senso sostanziale nel giudizio tributario, deve provare i fatti costitutivi della pretesa e che la relazione estimativa dell’Amministrazione non ha efficacia dimostrativa automatica, dovendone valutare in concreto la capacità persuasiva. Le quotazioni OMI costituiscono uno strumento di ausilio e forniscono indicazioni di larga massima, ma non sono da sole idonee a rettificare il valore del singolo immobile; occorrono elementi probatori concreti e individualizzanti. Poiché l’avviso era fondato esclusivamente sui dati OMI e mancavano altri riscontri, non poteva essere posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare l’inattendibilità di tali dati. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo e annullando l’atto impugnato. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.200, oltre rimborso delle spese generali e oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la pretesa impositiva risultante dall’atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l’oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909), in quanto tale onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa

    Nel giudizio tributario l’Amministrazione, quale attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva; il contribuente non deve supplire alla mancanza di prova dell’Ufficio dimostrando l’inesattezza di elementi estimativi inidonei.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi, in quanto afferiscono alla medesima quaestio iuris che ne costituisce il fondamento.

    Il motivo è stato accolto nel quadro delle censure congiuntamente esaminate, ma la decisione non formula una regola autonoma sull’ambito applicativo del vizio di omesso esame.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi, in quanto afferiscono alla medesima quaestio iuris che ne costituisce il fondamento.

    La censura di violazione di legge è stata accolta unitamente alle altre perché diretta a contestare l’erronea attribuzione al contribuente dell’onere di provare l’inattendibilità dei valori OMI.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi, in quanto afferiscono alla medesima quaestio iuris che ne costituisce il fondamento.

    La censura processuale è stata accolta congiuntamente alle altre, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base dell’insufficienza probatoria dei soli valori OMI e non ha enunciato una regola autonoma sul vizio denunciato.

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    E stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire

    La soppressione della presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale rimette al giudice la valutazione della prova; eventuali presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. I valori OMI, da soli, non fondano la rettifica del valore del singolo immobile.

  • art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    E stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire

    La Corte richiama la modifica parallela della disciplina IVA quale parte del ripristino del quadro normativo che ha eliminato la presunzione legale fondata sul valore normale, rinviando alla valutazione giudiziale delle prove e alle condizioni richieste per le presunzioni semplici.

  • art. 24, comma 5, L. n. 88/2009

    E stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire

    La norma ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale, ripristinando la valutazione giudiziale delle prove e, secondo la sentenza, opera con effetto retroattivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l’Amministrazione è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva; non può trasferire sul contribuente l’onere di colmare l’insufficienza della prova posta a fondamento dell’accertamento.
  • Le quotazioni OMI hanno funzione di ausilio estimativo e forniscono indicazioni di larga massima; non sono, da sole, prova idonea a rettificare il valore di uno specifico immobile, che dipende anche da caratteristiche concrete quali ubicazione, superficie, disciplina urbanistica e stato delle opere di urbanizzazione.
  • La relazione di stima utilizzata dall’Ufficio non ha efficacia dimostrativa automatica né valore probatorio privilegiato quanto al suo contenuto: la sua idoneità va apprezzata in concreto in base alla certezza e alla concludenza dei dati addotti.
  • Dopo la soppressione della presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale, la rettifica può fondarsi su presunzioni semplici soltanto quando queste siano gravi, precise e concordanti; i dati OMI, isolatamente considerati, non soddisfano tale esigenza rispetto al singolo bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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