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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11402/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale di Caltanissetta aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 30 luglio 2018, aveva rigettato l’appello. La Corte territoriale aveva ritenuto che i fatti narrati, anche a volerli considerare attendibili, descrivessero una vicenda meramente privata e non un motivo di persecuzione; aveva escluso il danno grave necessario per la protezione sussidiaria, rilevando la stabilità democratica del Senegal, e non aveva ravvisato ragioni di vulnerabilità rilevanti per la protezione umanitaria. In Cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: (1) violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251/2007, per avere insistito sul rischio di persecuzione; (2) violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo il rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rientro; (3) violazione del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 CEDU, oltre a omesso esame di fatto decisivo, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto assertivo perché non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello circa il carattere meramente privato della vicenda. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché contrapponeva valutazioni del ricorrente a quelle motivate del giudice di merito e richiamava fonti informative non riferite alla sua condizione personale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e assertività quanto alla situazione in Senegal. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 Convenzione di Ginevra

    La doglianza è inammissibile per la sua assertività: essa si limita a insistere sul pericolo di persecuzione, senza confrontarsi in alcun modo con il motivato apprezzamento negativo della Corte territoriale, che ha sottolineato il carattere meramente privato della vicenda narrata.

    La censura sulla persecuzione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito che abbia escluso la riconducibilità dei fatti narrati a una persecuzione rilevante.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 2, comma 1, lett. e)

    La doglianza è inammissibile per la sua assertività: essa si limita a insistere sul pericolo di persecuzione, senza confrontarsi in alcun modo con il motivato apprezzamento negativo della Corte territoriale, che ha sottolineato il carattere meramente privato della vicenda narrata.

    La contestazione relativa ai presupposti dello status di rifugiato è inammissibile se non critica puntualmente l’accertamento di merito che qualifica la vicenda come meramente privata.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 5

    La doglianza è inammissibile per la sua assertività: essa si limita a insistere sul pericolo di persecuzione, senza confrontarsi in alcun modo con il motivato apprezzamento negativo della Corte territoriale, che ha sottolineato il carattere meramente privato della vicenda narrata.

    La disposizione è richiamata nel quadro della censura sui presupposti della protezione internazionale; la Corte dichiara inammissibile la doglianza che non si confronta con l’accertamento motivato relativo alla natura privata dei fatti.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 7

    La doglianza è inammissibile per la sua assertività: essa si limita a insistere sul pericolo di persecuzione, senza confrontarsi in alcun modo con il motivato apprezzamento negativo della Corte territoriale, che ha sottolineato il carattere meramente privato della vicenda narrata.

    La censura in materia di persecuzione deve misurarsi con le ragioni specifiche per cui il giudice di merito ha escluso che i fatti allegati integrino una vicenda persecutoria.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 8

    La doglianza è inammissibile per la sua assertività: essa si limita a insistere sul pericolo di persecuzione, senza confrontarsi in alcun modo con il motivato apprezzamento negativo della Corte territoriale, che ha sottolineato il carattere meramente privato della vicenda narrata.

    La censura concernente gli elementi della persecuzione è inammissibile quando si limita a reiterare il rischio senza confutare la motivazione del giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 14

    La doglianza è inammissibile in quanto al motivato apprezzamento della Corte territoriale contrappone le proprie valutazioni, peraltro facendo riferimento a fonti informative non riferibili alla condizione personale del ricorrente.

    La censura sul danno grave non può limitarsi a contrapporre valutazioni soggettive all’accertamento motivato del giudice di merito; le fonti informative invocate devono essere pertinenti alla condizione personale del richiedente.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 2, comma 5

    Anche siffatta doglianza è inammissibile per il suo carattere generico e assertivo, quanto alla situazione in Senegal.

    La censura relativa alla protezione umanitaria è inammissibile se formula allegazioni generiche e assertive sulla situazione del Paese di origine.

  • art. 3 CEDU

    Anche siffatta doglianza è inammissibile per il suo carattere generico e assertivo, quanto alla situazione in Senegal.

    Il richiamo alla tutela contro trattamenti inumani o degradanti non rende ammissibile una censura che non esponga in modo specifico le circostanze rilevanti della situazione nel Paese di origine.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    L’ulteriore importo è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso, secondo la previsione richiamata dalla Corte.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    La disposizione è indicata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicato dalla Corte per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura in materia di protezione internazionale che si limiti a reiterare l’allegazione del pericolo senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito che ha escluso la rilevanza persecutoria dei fatti, qualificandoli come vicenda meramente privata.
  • La censura sul rischio di danno grave ai fini della protezione sussidiaria è inammissibile quando contrappone valutazioni del ricorrente a un apprezzamento motivato del giudice di merito e richiama fonti informative non riferite alla condizione personale del richiedente.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile se generica e assertiva rispetto alla situazione del Paese di origine.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
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Testo integrale

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