Cassazione Civile, Sentenza n. 11399/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano di etnia punjabi e di fede sciita, originario di Sarghoda, aveva riferito di avere lasciato il Pakistan dopo violenze e minacce connesse alla sua appartenenza religiosa. La Commissione territoriale aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria; il tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1251/2018 depositata il 20 giugno 2018, aveva rigettato l’impugnazione. Con un unico motivo, articolato in più profili, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 3, 4, 5, 8, comma 1, lett. b), e 14, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 251/2007, nonché dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, lamentando la violazione del dovere di cooperazione istruttoria. Ha sostenuto che i giudici avrebbero dovuto sentirlo personalmente con interprete e tradurre i documenti prodotti; che avrebbero giudicato non credibile il racconto valorizzando incongruenze non decisive, senza considerare adeguatamente la fede sciita e le informazioni sulla condizione degli sciiti in Pakistan e sulla protezione concretamente disponibile da parte della polizia; e che, nella valutazione di credibilità, avrebbero dovuto distinguere la coerenza interna da quella esterna. Ha inoltre richiamato la denuncia relativa alla morte del padre, il certificato di morte e una lettera dell’Imam, contestando il giudizio sulla provenienza e genuinità dei documenti e chiedendo l’attivazione di accertamenti, anche tramite canali diplomatici o rogatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di non credibilità della Corte d’appello si fondasse su aspetti principali e decisivi del racconto, non su contraddizioni secondarie: mancavano la descrizione dei due aggressori, l’indicazione delle armi, dell’ora e delle modalità di fuga, nonché una spiegazione concreta del movente religioso; erano state inoltre reputate inverosimili le modalità con cui gli aggressori avrebbero ottenuto il numero telefonico del richiedente e la decisione di lasciare i familiari esposti a possibili ritorsioni. La Corte territoriale aveva quindi svolto il vaglio richiesto e non sussisteva un obbligo di ulteriori chiarimenti officiosi, perché le lacune riguardavano la credibilità intrinseca del fatto narrato. La coerenza esterna con le informazioni sul Paese d’origine va valutata solo dopo che il racconto abbia superato il vaglio di coerenza intrinseca. Non era necessario tradurre i documenti, essendo essi diretti a corroborare un fatto già ritenuto oggettivamente inverosimile; la valutazione contraria si era invece concentrata sulla provenienza e genuinità dei documenti. Il motivo è stato inoltre ritenuto generico nella parte in cui non indicava puntualmente come il racconto avrebbe fondato una specifica forma di protezione. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della costituzione tardiva e impropria dell’Amministrazione. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007
In tema di protezione internazionale ed umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione dei giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.Lgs. ult. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolato quando si ritiene sussistente l’accadimento sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14/11/2017 n. 26921).
La credibilità del richiedente deve essere valutata secondo i criteri legali, considerando le circostanze personali e senza attribuire rilievo decisivo a incoerenze secondarie; l’autorità e il giudice hanno un ruolo attivo nell’istruzione e nell’acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese d’origine.
art. 5, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
In tema di protezione internazionale ed umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione dei giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.Lgs. ult. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolato quando si ritiene sussistente l’accadimento sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14/11/2017 n. 26921).
La valutazione di credibilità deve essere individualizzata e tener conto della situazione personale del richiedente, inclusi condizione sociale ed età.
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
Solo nel caso in cui le dichiarazioni del richiedente protezione siano dotate di una loro intrinseca coerenza, valendo a dare conto di un fatto e del suo obiettivo verificarsi, il giudice del merito è tenuto successivamente a stimare delle prime la credibilità esterna, intesa come coerenza di quanto dichiarato con le informazioni relative al paese di origine.
Il confronto del racconto con le informazioni sul Paese d’origine costituisce una fase successiva: presuppone che le dichiarazioni siano prima risultate intrinsecamente coerenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.
In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.
La disposizione ha introdotto il richiamo in base al quale, ricorrendone i presupposti processuali, è dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un giudizio regolato da criteri legali e deve considerare le circostanze individuali; non può essere fondata sulla sola mancanza di riscontri oggettivi né su contraddizioni relative ad aspetti secondari.
- Il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di acquisire informazioni aggiornate sul Paese d’origine e di svolgere un ruolo attivo, ma non comporta automaticamente l’obbligo di colmare lacune che incidono su elementi principali del racconto e ne determinano l’intrinseca inattendibilità.
- La valutazione della credibilità esterna, mediante confronto con le informazioni sul Paese d’origine, è logicamente successiva e presuppone che il racconto presenti prima una sufficiente coerenza intrinseca.
- La traduzione o l’ulteriore verifica di documenti prodotti a sostegno della domanda non è necessaria quando il loro contenuto mira a corroborare un fatto già ritenuto, con motivazione, oggettivamente inverosimile; resta distinta la valutazione della provenienza e genuinità dei documenti.
- La censura in cassazione relativa al diniego delle forme di protezione deve indicare in modo puntuale come i fatti allegati siano idonei a fondare la specifica tutela richiesta; la contestazione generica del giudizio sul racconto non è sufficiente.
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