Cassazione Civile, Sentenza n. 11401/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il richiedente aveva proposto opposizione contro il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 286/1998. Il Tribunale di Napoli aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata l’11 ottobre 2018, aveva rigettato l’appello. La Corte territoriale aveva rilevato che il richiedente non aveva subito persecuzioni e aveva dichiarato di essere partito dal Bangladesh perché non vi trovava lavoro; aveva inoltre considerato in via di normalizzazione il quadro di instabilità politica nel Paese e non ravvisato né un effettivo inserimento lavorativo né legami con l’Italia. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha lamentato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, deducendo di essere vittima di una catastrofe ambientale irreversibile che il giudice avrebbe dovuto accertare in base ai doveri di cooperazione istruttoria, e sostenendo che andasse esaminata anche la situazione della Libia, indicata come Paese di partenza; con il secondo ha denunciato l’omessa considerazione della regolarizzazione del proprio rapporto di lavoro, che assumeva documentata dalla documentazione allegata alla comparsa conclusionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi prospettassero in modo assertivo e generico circostanze di fatto nuove e, secondo le stesse deduzioni del ricorso, non verificabilmente correlate alla posizione del richiedente. Ha inoltre precisato, con riguardo alla protezione umanitaria, che la mera esistenza di un rapporto di lavoro in Italia non è decisiva: occorre comparare la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine con il livello di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza, non potendo quest’ultimo essere valutato isolatamente e astrattamente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 25/2008
Le doglianze sono inammissibili, in quanto, assertivamente e genericamente, indicano circostanze di fatto contrassegnate dal profilo della novità e di non verificabile correlazione, alla stregua delle stesse deduzioni del ricorso, con la posizione del ricorrente.
Le censure di cassazione che prospettano in modo assertivo e generico circostanze fattuali nuove, non verificabilmente collegate alla posizione del ricorrente, sono inammissibili. Il testo non associa espressamente questa statuizione a uno specifico articolo del D.Lgs. 25/2008.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c., in occasione della precedente adunanza del novembre 2019.
La disposizione è menzionata esclusivamente in relazione al deposito della memoria; la sentenza non ne ricava una specifica interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
La misura dell’ulteriore contributo, quando dovuto, è pari a quella dovuta per il ricorso, secondo il comma 1-bis.
L. 228/2012
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
La legge è richiamata quale fonte che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. 115/2002; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure di legittimità che prospettano in modo assertivo e generico fatti nuovi e che, secondo le stesse deduzioni del ricorso, non risultano verificabilmente correlati alla posizione del richiedente.
- Ai fini della protezione umanitaria, la mera esistenza di un rapporto di lavoro nel Paese di accoglienza non è decisiva: la valutazione richiede il confronto tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine e il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza; l’integrazione non può essere considerata isolatamente e in astratto.
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