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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11359/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità d’ambito)

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza n. 4/2017 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione del 25 novembre 2014 con cui l’autorità d’ambito aveva dichiarato inammissibile l’istanza di autorizzazione alla gestione autonoma provvisoria del servizio idrico integrato, nonché contro la nota relativa alla presa in carico degli impianti per il loro trasferimento al gestore del servizio. Il Comune sosteneva, con i primi quattro motivi, che la disciplina introdotta nel 2014 salvaguardasse anche le gestioni autonome già deliberate dai Comuni, contestando l’interpretazione dei requisiti di gestione «esistente» e «istituita» ai sensi dell’art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006. Contestava inoltre la legittimità e la competenza nell’adozione dell’atto dell’autorità d’ambito, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza e la motivazione della sentenza, richiamando anche profili costituzionali e procedurali. Con il quinto motivo lamentava l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’esistenza delle gestioni comunali e la mancata distinzione tra esistenza e istituzione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la salvaguardia prevista dall’art. 147, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, come novellato nel 2014, presupponeva che la gestione autonoma fosse sia esistente sia istituita secondo i canoni dell’art. 148, comma 5, alla data di entrata in vigore della novella. Dopo la modifica del 2008, tali canoni richiedevano, oltre alla gestione dell’intero servizio, il previo consenso dell’autorità d’ambito; consenso che non era stato rilasciato. Le gestioni in economia esercitate senza titolo legittimo non potevano quindi beneficiare della salvaguardia normativa, né il Comune poteva ottenere il mantenimento provvisorio della gestione o impedire il trasferimento del servizio al gestore. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterava in modo non specifico censure già formulate. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000, di cui euro 200 per esborsi, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006

    La novella, recata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, all’art. 147, comma 2, II periodo, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha disposto che “sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148”.

    La salvaguardia delle gestioni autonome è limitata ai Comuni montani con meno di 1.000 abitanti e presuppone che la gestione fosse esistente e istituita secondo i requisiti dell’art. 148, comma 5, alla data di entrata in vigore della novella.

  • art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006

    E a far data dalla sua sostituzione ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 14, i “canoni” dettati al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 148, comma 5, risiedevano – ferma restando la “partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1” – nella facoltatività dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, “a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato e previo consenso dell’Autorità d’ambito competente”.

    Per le gestioni autonome dei Comuni montani interessati, la deroga alla gestione unica richiedeva la gestione dell’intero servizio idrico integrato e il previo consenso dell’autorità d’ambito competente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La norma che fa salve le gestioni autonome del servizio idrico integrato nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti tutela soltanto le gestioni che, alla data di entrata in vigore della novella del 2014, fossero sia esistenti sia istituite conformemente ai requisiti stabiliti dall’art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006.
  • Dopo la modifica dell’art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 intervenuta nel 2008, la gestione autonoma del servizio idrico da parte dei Comuni montani interessati richiede la gestione dell’intero servizio e il previo consenso dell’autorità d’ambito competente; la sola deliberazione comunale o l’esercizio di fatto non sostituiscono tale consenso.
  • Una gestione comunale esercitata in economia senza il titolo richiesto dalla legge non è una gestione legittimamente esistente idonea a beneficiare della successiva disposizione di salvaguardia e non consente di pretendere il mantenimento transitorio del servizio in capo al Comune.
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