Cassazione Civile, Sentenza n. 11349/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La titolare aveva chiesto l'accertamento della contraffazione dei propri diritti su disegni o modelli comunitari non registrati, l'accertamento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 2547/2016 depositata il 24 giugno 2016, riformò la decisione di primo grado, accolse l'appello incidentale della convenuta e rigettò la domanda, ritenendo non provata la divulgazione dei modelli nel 2009. Le bolle di consegna prodotte erano considerate documenti interni, idonei al più a dimostrare spostamenti di merci, ma non a collegare con certezza i prodotti ai modelli rivendicati. La titolare propose sei motivi di ricorso. Con il primo denunciò la violazione degli artt. 1 e 7 del Reg. CE n. 6/2002, sostenendo che la divulgazione fosse dimostrata dalla conoscibilità del modello tra gli addetti ai lavori della catena distributiva e richiamando bolle, fatture del fornitore e dichiarazioni dei designer. Con il secondo dedusse l'erroneo esame di fatti e documenti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Con il terzo, quarto e quinto motivo, formulati congiuntamente, lamentò vizi di motivazione e di esame dei documenti, violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; contestò inoltre la valutazione delle dichiarazioni dei designer e sostenne di avere reiterato in appello la richiesta di prova testimoniale. Con il sesto motivo denunciò omessa pronuncia e vizi motivazionali per avere la Corte d'appello dichiarato assorbite le questioni dell'appello principale, comprese quelle relative al risarcimento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la divulgazione del disegno o modello non registrato richiede una diffusione esterna alla specifica realtà aziendale, tale da renderlo potenzialmente conoscibile da un numero indeterminato di operatori specializzati del settore nella Comunità; non è sufficiente la circolazione all'interno della catena distributiva aziendale, anche se coinvolge società con distinta personalità giuridica. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato; quanto alle fatture, non menzionate nella sentenza d'appello, la ricorrente non aveva indicato specificamente dove e come le avesse dedotte nel giudizio di merito, sicché la censura non poteva essere esaminata come questione nuova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché solo enunciato e privo dell'indicazione del contenuto dei documenti. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati giudicati in parte inammissibili e in parte infondati: mancava l'indicazione del contenuto delle dichiarazioni dei designer e non era stata attaccata la ratio secondo cui esse, senza conferma testimoniale, non dimostravano la corrispondenza tra i modelli e i capi descritti nelle bolle; inoltre, la ricorrente non aveva indicato di avere riproposto in appello la richiesta di prova testimoniale. Il sesto motivo è stato rigettato perché, respinta la domanda di contraffazione quanto all'an, la domanda risarcitoria relativa al quantum risultava assorbita e non richiedeva un esame autonomo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. a), Reg. CE n. 6/2002
A norma del Reg. CE n. 6 del 2002, art. 1, comma 2, lett. a), un disegno o modello comunitario è protetto anche come disegno o modello comunitario non registrato se è stato divulgato al pubblico, secondo le modalità contemplate dallo stesso regolamento.
La protezione del modello comunitario non registrato presuppone che esso sia stato divulgato al pubblico secondo le modalità stabilite dal regolamento.
art. 11 Reg. CE n. 6/2002
Dunque, perchè un modello comunitario non registrato possa essere considerato divulgato al “pubblico” occorre che sia stato esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale da essere conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato che siano operanti nella “Comunità”.
La divulgazione richiede che il modello sia reso conoscibile agli ambienti specializzati del settore operanti nella Comunità. La diffusione deve avere proiezione esterna rispetto alla specifica realtà aziendale: la sola circolazione interna alla catena distributiva dell'impresa o del gruppo non basta.
art. 366 c.p.c.
In realtà, la natura altera della società spagnola rispetto alla filiale italiana non è stata nè allegata, nè documentata ex art. 366 c.p.c..
La Corte rileva che la ricorrente non aveva allegato né documentato nel ricorso per cassazione gli elementi necessari a sostenere la distinta natura delle società coinvolte; il testo non espone una più ampia interpretazione della disposizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile sia perchè solo enunciato e non illustrato, sia perchè svolto in difetto del già menzionato principio di autosufficienza, non essendo stato neppure indicato il contenuto dei documenti il cui esame sarebbe stato erroneo.
La censura relativa all'esame di fatti e documenti è inammissibile se è soltanto enunciata e non indica il contenuto dei documenti di cui si assume erroneamente omesso o svolto l'esame.
art. 2697 c.c.
I tre motivi, da esaminarsi unitariamente così come sono stati esposti, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.
La Corte non accoglie la dedotta violazione dell'onere della prova: la censura è valutata nel contesto dei motivi congiunti e non supera i profili di inammissibilità e infondatezza rilevati, in particolare la mancata specifica indicazione dei documenti e la mancata impugnazione della ratio decisiva sulla prova della riconducibilità dei capi ai modelli.
art. 112 c.p.c.
E’ evidente che una volta che il giudice d’appello abbia respinto la domanda di contraffazione, vertente sull’an, non è tenuto ad esaminare la domanda di risarcimento del danno (sul quantum) proposta da colui che lamenta la violazione della privativa, essendo tale domanda chiaramente assorbita dal rigetto della domanda di contraffazione e la motivazione per il mancato esame è da individuarsi proprio nell’evidenziazione da parte del giudice di tale assorbimento.
Non sussiste omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria quando, rigettata la domanda di contraffazione quanto all'an, la domanda sul quantum è assorbita; l'indicazione dell'assorbimento costituisce la ragione del mancato esame.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Perché un disegno o modello comunitario non registrato sia divulgato al pubblico, occorre una diffusione esterna alla specifica realtà aziendale, idonea a renderlo potenzialmente conoscibile agli operatori specializzati del settore operanti nella Comunità; la sola circolazione tra imprese appartenenti alla stessa catena distributiva non è sufficiente, anche se esse hanno personalità giuridica distinta.
- La divulgazione può risultare dall'esposizione o dall'immissione in commercio del prodotto, o da altre modalità di comunicazione rivolte potenzialmente a un numero indeterminato di persone, come la presentazione in fiere o mostre o la pubblicazione su cataloghi o riviste specializzate.
- Quando il ricorso per cassazione prospetta una questione non menzionata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente che la questione era stata dedotta nel giudizio di merito, precisando l'atto, il luogo e le modalità della deduzione, così da consentire il controllo sugli atti prima dell'esame del merito.
- Una censura che denuncia l'omesso o erroneo esame di documenti deve indicarne il contenuto e la rilevanza; inoltre, occorre confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la decisione impugnata.
- Le dichiarazioni scritte dei designer non bastano, senza conferma testimoniale, a dimostrare che i capi indicati nei documenti di consegna corrispondano ai modelli o disegni rivendicati, quando tale corrispondenza è contestata.
- Rigettata la domanda di contraffazione quanto all'an, la domanda di risarcimento relativa al quantum resta assorbita e il suo mancato esame non integra omessa pronuncia.
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