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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07873/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una denuncia penale presentata da una proprietaria di appartamento contro l'amministratore del condominio, contenente accuse di truffa, circonvenzione di incapace, tentata estorsione e associazione per delinquere finalizzata all'usura. Dopo l'archiviazione del procedimento penale, il denunciato ha agito in sede civile chiedendo il risarcimento del danno assumendo che la denuncia integrasse il delitto di calunnia. In primo grado la domanda è stata accolta e la decisione è stata confermata in appello. L'erede della convenuta ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. e degli artt. 368 e 369 c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova: quanto all'elemento oggettivo della calunnia, avrebbe indebitamente posto a carico della denunciante la prova della verità delle accuse; quanto all'elemento soggettivo, avrebbe attribuito alla denunciante l'onere di provare la mancanza del dolo, anziché pretendere dal danneggiato la prova della consapevolezza dell'innocenza dell'accusato.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente affermato, in diritto, il principio per cui chi domanda il risarcimento del danno da denuncia calunniosa deve provare la sussistenza di una condotta integrativa della calunnia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Tuttavia, la decisione di merito aveva poi accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che tale prova era stata fornita: la denuncia e la successiva integrazione contenevano accuse gravi e generiche, prive di riscontri fattuali e fondate su vicende condominiali irrilevanti; inoltre, la moltiplicazione di iniziative giudiziarie con esiti negativi era stata ritenuta sintomatica della volontà di alterare coscientemente la verità. La Corte ha quindi escluso che vi fosse stata violazione dell'art. 2697 c.c., poiché non vi era stata una vera inversione dell'onere probatorio, ma solo un apprezzamento di merito delle prove. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata difesa dell'intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il fatto costitutivo o l'eccezione a una parte diversa da quella prevista dalla legge; non ricorre quando il giudice si limita a valutare le prove e a ritenere dimostrati i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato quale base della domanda risarcitoria per il danno asseritamente derivante da denuncia calunniosa.

  • art. 368 c.p.

    La sussistenza della calunnia, anche ai fini civilistici, richiede la prova dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, inclusa la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato.

  • art. 369 c.p.

    È evocato nel secondo motivo di ricorso, ma non assume autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per asserita violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno da denuncia calunniosa deve provare, in positivo, tutti gli elementi della calunnia, sia oggettivi sia soggettivi, non potendo limitarsi a dedurre l'archiviazione del procedimento penale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice di merito pone l'onere probatorio a carico della parte sbagliata; non vi è violazione quando il giudice, correttamente individuato il carico probatorio, ritiene che la prova sia stata raggiunta sulla base delle risultanze istruttorie.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sull'onere della prova in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, se la decisione impugnata contiene una valutazione fattuale motivata e coerente.
  • Ai fini dell'accertamento della calunnia, la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato può essere desunta dalla genericità e dall'assenza di riscontri concreti delle accuse, nonché dal complesso delle condotte del denunciante valorizzate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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