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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33296/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, l'Ufficio ha contestato al contribuente un maggior reddito d'impresa, determinandolo in via induttiva per la asserita inattendibilità della contabilità e per la mancata esibizione del prospetto di riclassificazione delle rimanenze per categorie omogenee, oltre che per la ritenuta inesistenza fisica di parte delle merci in magazzino. L'atto ha comportato recupero di IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che il giudice tributario si fosse limitato ad affermazioni apodittiche senza esaminare le censure su mancata allegazione del PVC e legittimità dell'accertamento induttivo; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c. per travisamento dei fatti, sostenendo che la Guardia di Finanza non avesse accertato l'inesistenza del magazzino, ma solo la distruzione di una parte delle merci, con conseguente sproporzione della ricostruzione dei ricavi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella relazione esplicativa richiesta dalla CTR sulla formula matematica usata dall'Ufficio, oltre al mancato apprezzamento della testimonianza resa in sede penale dal funzionario autore dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo, e ha ritenuto non fondato e in parte inammissibile il terzo motivo per la presenza di doppia conforme e, comunque, per la non decisività delle doglianze. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento induttivo e delle sanzioni. In applicazione dell'art. 380-bis c.p.c. e della disciplina sulla responsabilità aggravata, ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo del reddito quando la contabilità risulti inattendibile; nel caso concreto è stato ritenuto correttamente applicato in presenza di irregolarità e mancanza di riscontro delle rimanenze.

  • art. 36 D.lgs. n. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se, pur sintetica, rende comprensibile l'iter logico-giuridico seguito e supera il minimo costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione una rivisitazione del merito o un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    può essere invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente o violazioni processuali, ma non per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il motivo è precluso in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado e, comunque, richiede l'omesso esame di un fatto decisivo realmente tale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone una motivazione idonea a rendere intellegibile la decisione, ma non necessariamente ampia o analitica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    configura uno strumento di definizione accelerata del giudizio di legittimità e, se la decisione finale conferma la proposta, può sorreggere la valutazione di abuso del processo e la condanna aggravata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata quando la proposizione del ricorso, alla luce della definizione conforme alla proposta, risulti priva di giustificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando, anche in forma sintetica e per relationem, consente di comprendere la ratio decidendi e le ragioni del rigetto delle censure di parte.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente processuali in richieste di nuova valutazione del fatto e della prova, se il giudice di merito ha già compiuto un accertamento motivato.
  • L'accertamento induttivo del reddito è legittimo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile e non sia possibile verificare in modo attendibile le rimanenze o altri elementi essenziali della base imponibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e, in ogni caso, richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice critica alla valutazione delle prove.
  • La presenza di una relazione esplicativa dell'Ufficio o di altri elementi chiarificatori, se già ricompresi nell'avviso e non decisivi in senso contrario, non scalfisce la legittimità della pretesa tributaria né integra di per sé un vizio decisivo della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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