Cassazione Civile, Sentenza n. 10241/2020 del 29/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento relativo al 2003, con cui erano stati richiesti Euro 374.000 a titolo di maggiore Irpeg, Euro 46.750 a titolo di maggiore Irap ed Euro 220.000 a titolo di maggiore Iva, per complessivi Euro 640.750. L’accertamento riguardava la cessione gratuita al Comune di alcune aree, effettuata nell’attuazione di una convenzione connessa a un programma di riqualificazione urbana e destinate alla localizzazione di diritti volumetrici di terzi. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 132/43/10 depositata il 14 dicembre 2010, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la cessione fosse gratuita, che i valori delle aree fossero rimasti invariati tra le rimanenze e che ricorresse l’irrilevanza ai fini Iva prevista dall’art. 51 della L. n. 342/2000. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. In via preliminare, la società ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che si applicasse il termine semestrale introdotto dalla L. n. 69/2009 anche al contenzioso tributario, benché il giudizio fosse iniziato prima del 4 luglio 2009. Nel primo motivo l’Agenzia ha dedotto violazione delle norme in materia di reddito d’impresa e convenzioni urbanistiche, sostenendo che la cessione, considerata insieme alla convenzione, fosse onerosa perché funzionale all’ottenimento dei diritti edificatori e che dovesse quindi essere valorizzata al valore normale del terreno. Nel secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale sull’invarianza delle rimanenze, contestando la valutazione del prospetto extracontabile e del bilancio e prospettando l’incidenza della mancata variazione sul reddito accertato. Nel terzo motivo ha denunciato violazione della disciplina Iva, dell’art. 51 della L. n. 342/2000 e dell’onere della prova, sostenendo che l’irrilevanza Iva valesse soltanto per le cessioni a scomputo degli oneri di urbanizzazione e relative ad aree destinate a opere di urbanizzazione, condizioni che, secondo l’Ufficio, non ricorrevano.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività: la modifica dell’art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica, anche nel processo tributario, ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, e il processo in esame era anteriore. Ha rigettato il primo motivo, escludendo che il vantaggio indiretto consistente nella possibilità di realizzare l’intervento urbanistico trasformi la cessione gratuita prevista nell’ambito della convenzione di lottizzazione in una prestazione corrispettiva: la convenzione conserva natura di accordo endoprocedimentale e non presenta un effettivo sinallagma. Ha rigettato il secondo motivo perché la CTR aveva valutato gli elementi contabili e l’Agenzia non aveva spiegato in modo adeguato per quale ragione la diversa considerazione delle rimanenze avrebbe determinato con certezza un esito diverso. Ha rigettato anche il terzo motivo: l’art. 51 della L. n. 342/2000 contempla autonomamente, ai fini dell’irrilevanza Iva, la cessione di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, senza richiedere che la cessione avvenga a scomputo degli oneri o che le aree siano destinate a opere di urbanizzazione. La Corte ha inoltre rilevato che la destinazione a localizzare diritti volumetrici non esclude di per sé la possibile destinazione dell’area a opere di urbanizzazione e che l’Agenzia non aveva prodotto la convenzione per verificarne il contenuto. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia e liquidate in Euro 13.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Come condivisibilmente statuito da questa Corte, infatti, anche in tema di impugnazione nei giudizi tributari trova applicazione il principio secondo il quale la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 19979/18 e 15741/13).
Il termine semestrale introdotto dalla L. n. 69/2009 si applica anche alle impugnazioni nel contenzioso tributario, ma soltanto nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; non rileva che una fase o un grado successivo siano iniziati dopo tale data.
art. 11 L. 7 agosto 1990, n. 241
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le convenzioni di lottizzazione, riconducibili alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, si configurano come accordi endoprocedimentali dal contenuto vincolante, diretto al rilascio delle autorizzazioni urbanistico – edilizie, venendo pertanto in rilievo un fenomeno connotato pur sempre da una posizione di disparità tra le parti e dovendo escludersi, in ragione dell’assenza di un reale sinallagma, l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive.
La convenzione di lottizzazione è un accordo endoprocedimentale vincolante diretto al rilascio delle autorizzazioni urbanistico-edilizie; la disparità tra le parti e l’assenza di un effettivo sinallagma impediscono di qualificarla come contratto a prestazioni corrispettive.
artt. 53 e 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Pertanto, il fatto che a fronte della cessione delle aree, programmata dalla convenzione di lottizzazione, il cedente riceva un successivo ed ulteriore vantaggio (consistente nella possibilità di procedere all’attività di trasformazione del territorio conseguente al rilascio del permesso a costruire), non consente di ritenere che la cessione da gratuita si trasformi in un negozio sinallagmatico, non trovandosi le due prestazioni in rapporto di corrispettività.
Il vantaggio patrimoniale indiretto e successivo collegato alla possibilità di ottenere il permesso di costruire non rende onerosa la cessione gratuita né determina, di per sé, un corrispettivo imponibile quale ricavo.
art. 51 L. 21 novembre 2000, n. 342
La chiarezza del dato normativo non lascia spazio ad interpretazioni difformi da quella resa evidente dal testo, per cui la cessione di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (ipotesi ricorrente nel caso in esame) è fattispecie che, in termini di irrilevanza ai fini Iva, si aggiunge a quella della cessione avvenuta a scomputo di contributi di urbanizzazione, sicchè, seguendo la lettera della norma, non occorre nè che le aree siano destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione nè che l’operazione avvenga a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
La disposizione prevede due ipotesi autonome di cessione irrilevante ai fini Iva: quella a scomputo dei contributi di urbanizzazione e quella eseguita in attuazione di una convenzione di lottizzazione. Per quest’ultima non sono necessari né la destinazione dell’area a opere di urbanizzazione né lo scomputo degli oneri.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa, laddove nel caso in esame il ricorrente non ha in alcun modo chiarito per quale ragione, non essendo stata mai messa in dubbio l’effettività della cessione, la questione delle rimanenze dovrebbe avere un’incidenza diretta e certa sul reale oggetto della controversia e sulla sua soluzione finale.
Il fatto omesso o mal valutato è decisivo ai fini del vizio motivazionale soltanto se la sua diversa considerazione è idonea a determinare con certezza una decisione diversa; il ricorrente deve chiarire tale incidenza.
Massime di principio
- Le convenzioni di lottizzazione hanno natura di accordi endoprocedimentali vincolanti diretti al rilascio delle autorizzazioni urbanistico-edilizie e, in ragione della posizione pubblicistica del Comune e dell’assenza di un effettivo rapporto sinallagmatico, non costituiscono contratti a prestazioni corrispettive.
- Il vantaggio patrimoniale indiretto che il cedente si propone di conseguire, quale la possibilità futura di realizzare un intervento edilizio, è compatibile con la causa gratuita della cessione e non la trasforma in un negozio oneroso in assenza di un rapporto di corrispettività tra le prestazioni.
- Ai sensi dell’art. 51 della L. n. 342/2000, la cessione di aree in esecuzione di una convenzione di lottizzazione è autonomamente irrilevante ai fini Iva; non è necessario che avvenga a scomputo degli oneri di urbanizzazione o che riguardi aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione.
- Nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il fatto denunciato deve essere decisivo, ossia la sua diversa valutazione deve poter determinare con certezza un esito diverso; il ricorrente deve esplicitare il nesso tra il fatto e la soluzione della controversia.
- La modifica del termine di impugnazione prevista dall’art. 327 c.p.c. dalla L. n. 69/2009 opera, anche nei giudizi tributari, soltanto per i processi instaurati dopo il 4 luglio 2009, senza che rilevi la data di inizio di un successivo grado o fase.
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