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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10294/2020 del 29/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Comune e amministratrice)

La controversia

La società, proprietaria di un acquedotto privato utilizzato dal Comune in forza di una convenzione del 1982 per distribuire acqua potabile in una parte del territorio comunale non servita dall’acquedotto municipale, aveva convenuto nel 1992 il Comune e i sindaci succedutisi nella carica. Dopo il sequestro preventivo degli impianti eseguito nel 1984, il sindaco pro tempore era stato nominato custode e l’acquedotto era stato utilizzato sino alla restituzione, intervenuta nel luglio 1991, dopo l’assoluzione definitiva degli amministratori della società dai reati contestati. La società aveva chiesto un indennizzo risarcitorio o, in subordine, per arricchimento senza causa, anche per il depauperamento derivante dall’uso degli impianti; il Comune aveva formulato domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese di gestione e manutenzione. Dopo le decisioni di merito e il ricorso per cassazione, la Cassazione, con sentenza n. 654/2018, aveva cassato con rinvio la decisione d’appello, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione passiva del Comune rispetto all’azione ex art. 2041 c.c. e ritenendo assorbite le censure concernenti i sindaci. La società ha quindi proposto revocazione deducendo due errori di fatto: con il primo, l’omesso esame della mancata riuscita delle notifiche del ricorso principale e del ricorso incidentale a due ex sindaci, che assumeva litisconsorti necessari; con il secondo, l’erronea supposizione che custode giudiziario fosse il Comune, mentre l’incarico sarebbe stato conferito alle persone fisiche dei sindaci, e che l’Ente avesse utilizzato l’acquedotto in tale qualità. La società sosteneva che il Comune fosse stato convenuto quale utilizzatore degli impianti. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità della revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha respinto l’eccezione preliminare del Comune secondo cui la revocazione sarebbe stata inammissibile per il solo fatto che la pronuncia impugnata aveva cassato con rinvio: la revocazione può essere esperita quando l’errore percettivo abbia fondato un vizio processuale o sia stato determinante nella pronuncia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva spiegato nel ricorso in che cosa consistesse il mancato buon esito delle notifiche né quale discordanza tra la rappresentazione della sentenza e gli atti ne derivasse; la precisazione, svolta soltanto in memoria, che mancava la relazione di notifica non poteva integrare la censura. In ogni caso, la contestazione dell’omessa o errata valutazione della regolarità di una notificazione non configura, di per sé, errore revocatorio, trattandosi di valutazione di un atto processuale e non di falsa percezione immediata di un fatto incontrovertibile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la qualità del Comune e le funzioni del sindaco nominato custode erano state oggetto di controversia nel giudizio di merito; la qualificazione del Comune quale custode, quale legale rappresentante dell’Ente, costituiva una valutazione giuridica e non una mera svista percettiva, non censurabile con la revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: euro 5.000,00 di compensi ed euro 200,00 di esborsi in favore della controricorrente, ed euro 3.800,00 di compensi ed euro 200,00 di esborsi in favore del Comune, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    a norma dell’art. 395 c.p.c., il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante dagli o documenti della causa è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile, e non poteva quindi dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere.

    L’errore revocatorio consiste nella falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, che sia incontroverso e non suscettibile di apprezzamento; non comprende gli errori di valutazione delle prove o delle allegazioni né le questioni che richiedono un giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

    La revocazione delle pronunce di Cassazione è ammissibile per un errore percettivo o una svista materiale su un fatto decisivo, incontestabilmente smentito o comprovato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia.

  • art. 2041 c.c.

    questa Corte ha preliminarmente rilevato, d’ufficio, il difetto di legittimazione passiva (legitimatio ad causam) del Comune di Carini, rispetto all’azione di arricchimento seza causa, accolta in primo grado, ” in quanto in relazione ai beni fonte di occupazione egli risulta esserne stato solo il custode giudiziario”, essendo “indiscussa la qualità rivestita dall’ente convenuto”, cosicchè il Comune, pur avendo avuto la gestione dell’impianto di eduzione e distribuzione dell’acqua di proprietà della SO.RI., aveva operato nella veste di ausiliario del giudice, a vantaggio della procedura, unica e diretta destinataria sino all’esito del giudizio; inoltre, ad avviso di questa Corte la legittimazione passiva del Comune non sussisteva neppure in relazione all’ingiustificato arricchimento dello stesso, per avere incamerato i profitti della gestione, stante il carattere comunque sussidiario dell’azione ex art. 2041 c.c., disponendo la SO.RI. di strumenti di tutela appropriati per conseguire, una volta cessati gli effetti del sequestro penale, la propria pretesa restitutoria.

    La precedente pronuncia aveva ritenuto che il Comune, avendo operato quale custode giudiziario e ausiliario del giudice, non fosse legittimato passivamente rispetto all’azione di arricchimento; aveva inoltre valorizzato la sussidiarietà dell’azione, escludendola in presenza di strumenti di tutela appropriati per far valere la pretesa restitutoria dopo la cessazione del sequestro. In questo giudizio tale statuizione è richiamata come presupposto della censura revocatoria, non riesaminata nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un contrasto immediatamente e concretamente rilevabile tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti; il fatto deve essere decisivo, incontrovertibilmente accertato o escluso e non deve essere stato oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
  • La revocazione non è lo strumento per contestare l’omesso o errato apprezzamento di prove, allegazioni, notificazioni o altri atti processuali, né per censurare una qualificazione giuridica o una valutazione delle risultanze processuali: tali doglianze esorbitano dalla mera svista percettiva.
  • La censura di revocazione deve indicare già nel ricorso in modo specifico il fatto che sarebbe stato erroneamente percepito e la discordanza tra sentenza e atti; la memoria può illustrare i motivi, ma non integrare una censura originariamente generica.
  • La revocazione di una pronuncia di Cassazione con rinvio non è inammissibile per il solo fatto che vi sia stato rinvio: può essere ammessa quando l’errore di fatto denunciato abbia fondato un vizio processuale o sia stato determinante nell’enunciazione del principio di diritto o nell’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

Testo integrale

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