Cassazione Civile, Sentenza n. 10296/2020 del 29/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Ghana e di fede cattolica, aveva riferito di aver lasciato il Paese dopo aver ricevuto minacce di morte da uno zio paterno, che pretendeva che lui e i fratelli aderissero alla religione animista. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale; il Tribunale di Palermo aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1992/2018 depositata l’8 ottobre 2018, aveva respinto il gravame. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il richiedente ha denunciato l’omessa adeguata valutazione delle discriminazioni e delle violenze asseritamente subite per motivi religiosi, dell’inadeguatezza della tutela giudiziaria nel Paese d’origine e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della protezione umanitaria, lamentando che non fossero state considerate la sua vulnerabilità e l’integrazione raggiunta né svolta la comparazione tra la situazione personale in Italia e quella prevedibile in caso di rimpatrio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse descritto in termini generici la situazione generale del Ghana senza indicare le fonti informative consultate, in violazione del dovere di esame officioso specifico della situazione del Paese d’origine. Il secondo motivo, relativo alla protezione umanitaria, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito alla luce dei principi enunciati; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate.
Il giudice di merito deve svolgere un esame concreto e specifico della situazione generale del Paese d’origine e indicare le fonti informative utilizzate; una valutazione generica e priva di fonti viola il dovere di cooperazione istruttoria.
Massime di principio
- Nei giudizi di protezione internazionale, l’esame officioso della situazione generale del Paese d’origine deve essere specifico e la decisione deve dare conto delle fonti informative consultate.
- È viziata per violazione del dovere di cooperazione istruttoria, oltre che per motivazione apparente, la decisione che descriva la situazione del Paese d’origine in termini generici senza identificare le fonti da cui trae le proprie conclusioni.
Come è indicizzato
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