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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10297/2020 del 29/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La società ricorrente si era impegnata a produrre per la resistente 7.550 paia di scarpe recanti il marchio “D2-Dsquared2”, ma non le aveva consegnate. La resistente sosteneva che le calzature fossero state invece commercializzate dalla produttrice a terzi, in violazione dei diritti di privativa e con condotta di concorrenza sleale; il Tribunale aveva condannato la produttrice al risarcimento del danno e la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 5 febbraio 2016, aveva accolto il gravame solo quanto al danno d’immagine, confermando per il resto la decisione di primo grado. La Corte d’appello aveva ritenuto provata, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi documentali, testimoniali e logici, la produzione e commercializzazione delle 7.550 paia mancanti, e aveva confermato la liquidazione equitativa del lucro cessante. Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, invocando documenti che avrebbero dimostrato la distruzione delle scarpe e contestando la prova della loro vendita. Con il secondo deduceva violazione delle norme sull’onere e sulla valutazione delle prove e delle disposizioni tributarie sulla presunzione di cessione dei beni mancanti, sostenendo che la merce era stata distrutta e che la presunzione non poteva fondare l’accertamento. Con il terzo contestava la liquidazione del lucro cessante, affermando che il danno non era in re ipsa e non era stato provato. Con il quarto denunciava omessa pronuncia sulla domanda relativa al pagamento delle scarpe attribuite alla resistente in applicazione dell’art. 124 c.p.i.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato precluso dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza d’appello aveva confermato sul punto quella di primo grado; la censura, inoltre, esprimeva un dissenso sulla valutazione delle prove e non indicava un fatto decisivo realmente omesso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione: la presunzione tributaria era soltanto uno degli elementi di una valutazione probatoria complessiva, insieme a elementi documentali, testimoniali e logici. Anche tale censura sollecitava una rivalutazione del merito e non illustrava un effettivo errore di interpretazione o applicazione della legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, contestando la prova e la valutazione del danno, mirava a una nuova valutazione del quadro probatorio; la Corte d’appello aveva ritenuto provata la commercializzazione delle scarpe mancanti e aveva confermato la liquidazione equitativa del lucro cessante. Il quarto motivo è stato rigettato: la formula del dispositivo d’appello che respingeva l’impugnazione “nel resto” e confermava la sentenza di primo grado comprendeva anche la domanda che la ricorrente assumeva essere stata pretermessa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    avendo la sentenza qui impugnata confermato in parte qua quella di primo grado, ne è consentita la censurabilità per cassazione solo per i motivi di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

    In caso di conferma della decisione di primo grado sul medesimo punto, la censura per omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è preclusa nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non diversamente, la formulata censura si sottrarrebbe in ogni caso all’esame di questa Corte vuoi perchè essa non compendia una denuncia omissiva, ma soltanto un dissenso motivazionale, dato che la Corte d’Appello ha solo offerto del quadro probatorio, lumeggiato anche dagli elementi istruttori, di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame, una diversa interpretazione secondo il proprio prudente apprezzamento; vuoi, ancora, perchè è ben noto il comandamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non è fonte di un vizio motivazionale ove il fatto abbia costituito, come appunto incontestabilmente avvenuto qui, oggetto di esame da parte del giudice investito della sua cognizione.

    Non integra il vizio di omesso esame la richiesta di attribuire diverso peso agli elementi istruttori già considerati dal giudice, né l’omessa menzione di singoli elementi quando il fatto cui essi si riferiscono sia stato esaminato.

  • art. 2697 c.c.

    Non ultimo, proprio perchè esterna una critica di tale natura, il motivo, non spiegando perchè sarebbe stato attribuito alla norma applicata un contenuto che non possiede o perchè la fattispecie concreta sarebbe stata sussunta sotto una disposizione che non le si addice – che sono i parametri di enucleazione dell’errore di diritto (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640) – elude totalmente lo statuto di censurabilità per cassazione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).

    La denuncia di violazione delle regole sull’onere della prova deve individuare l’erronea attribuzione di contenuto alla norma o l’erronea sussunzione della fattispecie; non può ridursi alla contestazione del peso attribuito dal giudice agli elementi probatori.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte d’Appello ha, come visto, motivato il rigetto del gravame in parte qua, confermando il ragionamento decisorio del giudice di primo grado, sulla base di una valutazione d’assieme delle risultanze processuali in cui la presunzione di che trattasi, al di là di quanto non chiarisca la lettera stessa della decisione (“Del resto, anche le norme tributarie…”), costituisce articolazione di un più ampio discorso decisionale concorrendo, insieme ad altri elementi istruttori, di fonte storica (il fax 10.9.2009), testimoniale (la deposizione del teste P.) e logica (le grossolane manchevolezze riscontrate nella tenuta della contabilità) – e quindi senza incarnare un’autonoma ratio decidendi suscettibile di impugnazione ex se – a corroborare l’assunto probatorio sviluppato dalla decisione impugnata.

    Il ragionamento presuntivo può concorrere, insieme a elementi documentali, testimoniali e logici, alla valutazione complessiva della prova; quando non costituisce una ratio autonoma, non è sufficiente contestare isolatamente tale elemento per infirmare la decisione.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte d’Appello ha, come visto, motivato il rigetto del gravame in parte qua, confermando il ragionamento decisorio del giudice di primo grado, sulla base di una valutazione d’assieme delle risultanze processuali in cui la presunzione di che trattasi, al di là di quanto non chiarisca la lettera stessa della decisione (“Del resto, anche le norme tributarie…”), costituisce articolazione di un più ampio discorso decisionale concorrendo, insieme ad altri elementi istruttori, di fonte storica (il fax 10.9.2009), testimoniale (la deposizione del teste P.) e logica (le grossolane manchevolezze riscontrate nella tenuta della contabilità) – e quindi senza incarnare un’autonoma ratio decidendi suscettibile di impugnazione ex se – a corroborare l’assunto probatorio sviluppato dalla decisione impugnata.

    La prova presuntiva può concorrere con elementi di diversa natura nella formazione del convincimento del giudice; la valutazione unitaria di tali elementi appartiene al giudizio di merito e non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura delle risultanze.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte d’Appello ha, come visto, motivato il rigetto del gravame in parte qua, confermando il ragionamento decisorio del giudice di primo grado, sulla base di una valutazione d’assieme delle risultanze processuali in cui la presunzione di che trattasi, al di là di quanto non chiarisca la lettera stessa della decisione (“Del resto, anche le norme tributarie…”), costituisce articolazione di un più ampio discorso decisionale concorrendo, insieme ad altri elementi istruttori, di fonte storica (il fax 10.9.2009), testimoniale (la deposizione del teste P.) e logica (le grossolane manchevolezze riscontrate nella tenuta della contabilità) – e quindi senza incarnare un’autonoma ratio decidendi suscettibile di impugnazione ex se – a corroborare l’assunto probatorio sviluppato dalla decisione impugnata.

    La valutazione delle risultanze processuali può fondarsi sul loro apprezzamento complessivo; la mera richiesta di una diversa valutazione degli elementi acquisiti non denuncia, di per sé, violazione della norma.

  • art. 116 c.p.c.

    Non diversamente, la formulata censura si sottrarrebbe in ogni caso all’esame di questa Corte vuoi perchè essa non compendia una denuncia omissiva, ma soltanto un dissenso motivazionale, dato che la Corte d’Appello ha solo offerto del quadro probatorio, lumeggiato anche dagli elementi istruttori, di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame, una diversa interpretazione secondo il proprio prudente apprezzamento; vuoi, ancora, perchè è ben noto il comandamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non è fonte di un vizio motivazionale ove il fatto abbia costituito, come appunto incontestabilmente avvenuto qui, oggetto di esame da parte del giudice investito della sua cognizione.

    La censura relativa alla valutazione delle prove non è ammissibile quando si limita a contrapporre al prudente apprezzamento del giudice di merito una diversa interpretazione degli stessi elementi istruttori.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53

    La Corte d’Appello ha, come visto, motivato il rigetto del gravame in parte qua, confermando il ragionamento decisorio del giudice di primo grado, sulla base di una valutazione d’assieme delle risultanze processuali in cui la presunzione di che trattasi, al di là di quanto non chiarisca la lettera stessa della decisione (“Del resto, anche le norme tributarie…”), costituisce articolazione di un più ampio discorso decisionale concorrendo, insieme ad altri elementi istruttori, di fonte storica (il fax 10.9.2009), testimoniale (la deposizione del teste P.) e logica (le grossolane manchevolezze riscontrate nella tenuta della contabilità) – e quindi senza incarnare un’autonoma ratio decidendi suscettibile di impugnazione ex se – a corroborare l’assunto probatorio sviluppato dalla decisione impugnata.

    La presunzione di cessione prevista dalla disciplina tributaria è stata considerata un elemento concorrente, non autonomo, nel quadro probatorio complessivo relativo alla commercializzazione delle calzature mancanti.

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1 e 2

    La Corte d’Appello ha, come visto, motivato il rigetto del gravame in parte qua, confermando il ragionamento decisorio del giudice di primo grado, sulla base di una valutazione d’assieme delle risultanze processuali in cui la presunzione di che trattasi, al di là di quanto non chiarisca la lettera stessa della decisione (“Del resto, anche le norme tributarie…”), costituisce articolazione di un più ampio discorso decisionale concorrendo, insieme ad altri elementi istruttori, di fonte storica (il fax 10.9.2009), testimoniale (la deposizione del teste P.) e logica (le grossolane manchevolezze riscontrate nella tenuta della contabilità) – e quindi senza incarnare un’autonoma ratio decidendi suscettibile di impugnazione ex se – a corroborare l’assunto probatorio sviluppato dalla decisione impugnata.

    Le disposizioni sulla presunzione di cessione dei beni mancanti sono state considerate soltanto come parte di un più ampio ragionamento probatorio, corroborato da altri elementi.

  • art. 125 c.p.i.

    E’, perciò, di tutta evidenza che il ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d’Appello al riguardo muove da un dato inoppugnabile costituito dal mancato rinvenimento delle scarpe mancanti nel magazzino della Torresi e dal fatto, accertato per mezzo di una valutazione d’assieme delle risultanze probatorie emerse nel corso del processo, che le stesse fossero state avviate per la commercializzazione al dettaglio. E ciò è innegabilmente prova del danno patito dalla committente e liquidato poi equitativamente.

    Nel caso deciso, la commercializzazione al dettaglio delle calzature recanti il marchio altrui, accertata insieme alla loro mancanza dal magazzino, è stata ritenuta prova del danno della committente, poi liquidato equitativamente.

  • art. 1226 c.c.

    E’, perciò, di tutta evidenza che il ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d’Appello al riguardo muove da un dato inoppugnabile costituito dal mancato rinvenimento delle scarpe mancanti nel magazzino della Torresi e dal fatto, accertato per mezzo di una valutazione d’assieme delle risultanze probatorie emerse nel corso del processo, che le stesse fossero state avviate per la commercializzazione al dettaglio. E ciò è innegabilmente prova del danno patito dalla committente e liquidato poi equitativamente.

    La liquidazione equitativa del danno è stata confermata dopo l’accertamento probatorio dell’esistenza del pregiudizio, derivante dalla commercializzazione delle calzature mancanti.

  • art. 2056 c.c.

    E’, perciò, di tutta evidenza che il ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d’Appello al riguardo muove da un dato inoppugnabile costituito dal mancato rinvenimento delle scarpe mancanti nel magazzino della Torresi e dal fatto, accertato per mezzo di una valutazione d’assieme delle risultanze probatorie emerse nel corso del processo, che le stesse fossero state avviate per la commercializzazione al dettaglio. E ciò è innegabilmente prova del danno patito dalla committente e liquidato poi equitativamente.

    La quantificazione equitativa del danno è stata ritenuta coerente con l’accertamento dell’effettivo pregiudizio, formato mediante valutazione complessiva delle prove.

  • art. 2697 c.c. (rettius: art. 2697 c.c., come indicato dalla sentenza)

    E’, perciò, di tutta evidenza che il ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d’Appello al riguardo muove da un dato inoppugnabile costituito dal mancato rinvenimento delle scarpe mancanti nel magazzino della Torresi e dal fatto, accertato per mezzo di una valutazione d’assieme delle risultanze probatorie emerse nel corso del processo, che le stesse fossero state avviate per la commercializzazione al dettaglio. E ciò è innegabilmente prova del danno patito dalla committente e liquidato poi equitativamente.

    La decisione ha ritenuto assolto l’onere di provare l’esistenza del danno attraverso l’accertamento della mancanza delle calzature e della loro destinazione alla commercializzazione, sulla base della valutazione complessiva delle risultanze.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non ultimo, proprio perchè esterna una critica di tale natura, il motivo, non spiegando perchè sarebbe stato attribuito alla norma applicata un contenuto che non possiede o perchè la fattispecie concreta sarebbe stata sussunta sotto una disposizione che non le si addice – che sono i parametri di enucleazione dell’errore di diritto (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640) – elude totalmente lo statuto di censurabilità per cassazione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).

    La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve indicare in che modo la norma sia stata interpretata con contenuto errato o la fattispecie sia stata sussunta sotto una disposizione non pertinente; non è sufficiente contestare l’apprezzamento dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ed invero, come si apprende dalla lettura del dispositivo, la Corte dopo aver accolto il gravame in ordine al danno di immagine, ha espressamente affermato: “respinge l’appello nel resto e conferma l’impugnata sentenza nel resto”. E dunque evidente che, attesa l’onnicomprensività della locuzione qui impiegata, in uno al fatto che l’affermazione così operata segue al pronunciato accoglimento della censura declinata con riguardo ad altro capo della decisione impugnata, la domanda non sia stata affatto ignorata dalla Corte d’Appello, intendendo essa, riferendosi al “resto” del gravame e quindi anche alla domanda asseritamente non statuita, pronunciarsi esattamente su di essa, rigettandola e confermando in tal modo il relativo capo dell’avversata decisione di primo grado.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il dispositivo, letto nel suo contesto, respinge il gravame nel resto e conferma la decisione impugnata anche sul capo che la parte assume non essere stato esaminato.

  • art. 124 c.p.i.

    Ed invero, come si apprende dalla lettura del dispositivo, la Corte dopo aver accolto il gravame in ordine al danno di immagine, ha espressamente affermato: “respinge l’appello nel resto e conferma l’impugnata sentenza nel resto”. E dunque evidente che, attesa l’onnicomprensività della locuzione qui impiegata, in uno al fatto che l’affermazione così operata segue al pronunciato accoglimento della censura declinata con riguardo ad altro capo della decisione impugnata, la domanda non sia stata affatto ignorata dalla Corte d’Appello, intendendo essa, riferendosi al “resto” del gravame e quindi anche alla domanda asseritamente non statuita, pronunciarsi esattamente su di essa, rigettandola e confermando in tal modo il relativo capo dell’avversata decisione di primo grado.

    La Corte non ha affrontato nel merito la disciplina sostanziale dell’art. 124 c.p.i.; ha escluso l’omessa pronuncia perché il dispositivo d’appello, respingendo il gravame nel resto, aveva rigettato anche la domanda relativa alle scarpe.

  • art. 2598, n. 1, c.c.

    La Galizio Torresi s.r.l. ricorre a questa Corte per la cassazione dell’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano Sezione specializzata in materia di impresa, accogliendone solo in parte il gravame, ha per il resto confermato la decisione di primo grado che su istanza della Dsquared2 aveva condannato la Torresi a risarcire il danno procurato all’istante in conseguenza della mancata consegna di 7550 paia di scarpe, che la Torresi si era impegnata a produrre per suo conto con il marchio “D2-Dsquared2” e che invece erano state da questa commercializzate in violazione dei diritti di privativa ed a mezzo di una condotta integrante la fattispecie dell’art. 2598 c.c., n. 1.

    La condotta accertata, consistente nella commercializzazione a terzi di calzature prodotte per la committente e recanti il suo marchio, è stata ricondotta alla fattispecie di concorrenza sleale prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sul medesimo punto, il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è soggetto alla preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; in ogni caso, la diversa valutazione di elementi istruttori già considerati non integra omesso esame del fatto.
  • La prova presuntiva può essere apprezzata unitamente a elementi documentali, testimoniali e logici. Se la presunzione costituisce soltanto una componente di un quadro probatorio complessivo e non un’autonoma ratio decidendi, la contestazione isolata di tale elemento non è idonea a censurare la decisione.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve indicare l’erronea interpretazione della disposizione o l’erronea sussunzione della fattispecie; non può limitarsi a chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La prova dell’esistenza del danno da lucro cessante può essere desunta, nel caso concreto, dall’accertamento complessivo che i beni mancanti dal magazzino siano stati avviati alla commercializzazione; una volta accertato il danno, la sua liquidazione può avvenire equitativamente.
  • La formula dispositiva che respinge l’impugnazione nel resto e conferma la decisione impugnata nel resto può esprimere il rigetto anche delle domande o dei capi non singolarmente menzionati, escludendo l’omessa pronuncia quando il contesto del dispositivo ne rende chiara l’inclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeMarchiImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiCommercialeProprietà intellettualeProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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