Cassazione Civile, Sentenza n. 10300/2020 del 29/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva predisposto un regolamento per disciplinare un servizio di anticontraffazione in occasione di una manifestazione fieristica. La società organizzatrice lo aveva adottato su indicazione di un’altra professionista. L’autore aveva convenuto la società chiedendo il risarcimento dei danni da plagio; la società aveva chiamato in manleva la professionista e quest’ultima aveva chiamato il proprio assicuratore. Il giudice di primo grado aveva condannato la professionista al risarcimento. La Corte d’appello di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, con sentenza depositata il 28 luglio 2016, aveva accolto l’appello della professionista e riformato la decisione, escludendo la tutela autorale per difetto di creatività: il regolamento era un testo giuridico standard di uso tecnico-professionale, composto da indicazioni pratiche e funzionali, senza una peculiare elaborazione creativa. L’autore ha proposto quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2575 c.c. e degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe valutato la funzione e il contenuto del regolamento anziché la sua forma espressiva. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1 e 156 della legge sul diritto d’autore e degli artt. 2575 e 2697 c.c., contestando che gli fosse stato addossato l’onere di provare la creatività dell’opera. Con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 2720 e 2730 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la possibilità di una diversa formulazione regolamentare, attestata da un altro testo predisposto dalla professionista, dimostrasse l’originalità della propria opera. Con il quarto ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui l’esistenza del diverso regolamento, la creatività dell’opera, la mancanza di testi analoghi e un parere pro veritate. La professionista ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è inammissibile perché l’accertamento della creatività e dell’originalità dell’opera costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali o per violazione dei criteri giuridici di valutazione; nella specie il ricorrente contrapponeva alla valutazione di merito una diversa lettura dell’opera, senza dimostrare un errore di diritto. La Corte d’appello aveva motivato il difetto di creatività rilevando l’assenza di una peculiare elaborazione originale, non la mera funzione tecnica del testo. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi, fondata autonomamente sull’accertato difetto di creatività, e le considerazioni sulla prova non erano determinanti; anche ove fossero state autonome rationes, la mancata censura efficace della ragione decisiva escludeva l’interesse a contestare le altre. Il quarto motivo è inammissibile: il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, e il fatto storico indicato era stato comunque esaminato. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti. È stato dato atto, ove dovuto, dell’obbligo del ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Posto invero che, come altrettanto stabilmente si conviene, il concetto giuridico di creatività, elevato, come visto, a presupposto della tutela accordata dalla L. n. 633 del 1941, al diritto d’autore postula che l’opera dell’ingegno sia frutto di “personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge” e consiste non già nell’idea che alla base della sua realizzazione “ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività”.
La protezione autorale presuppone che l’opera rifletta un apporto personale e individuale, espresso nella forma, non la mera idea sottostante; la presenza concreta di tale apporto è oggetto di accertamento di fatto.
art. 1 L. 22 aprile 1941, n. 633
Posto invero che, come altrettanto stabilmente si conviene, il concetto giuridico di creatività, elevato, come visto, a presupposto della tutela accordata dalla L. n. 633 del 1941, al diritto d’autore postula che l’opera dell’ingegno sia frutto di “personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge” e consiste non già nell’idea che alla base della sua realizzazione “ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività”.
La tutela riguarda l’espressione personale e individuale dell’opera appartenente alle categorie protette; la creatività non coincide con l’idea, ma con la forma espressiva che manifesta la soggettività dell’autore.
art. 2 L. 22 aprile 1941, n. 633
Nulla in più dunque, ma solo la peculiare connotazione che la creatività deve rivestire tenuto conto dell’oggetto e dello scopo che un testo siffatto deve soddisfare per poter godere della tutela reclamata.
Il livello e la manifestazione della creatività vanno valutati in rapporto alla natura, all’oggetto e allo scopo del testo; un testo tecnico-regolamentare deve comunque oltrepassare la mera catalogazione dispositiva e risultare da elaborazione originale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nè alla regolazione della specie in discorso alla luce del richiamato principio fa qui schermo quanto peculiarmente si obietta nel motivo in disamina, giacchè, seppur è vero, come questa Corte ha già altrove riconosciuto – così in motivazione Cass., Sez. I, 12/03/2004, n. 5089 -, che l’insindacabilità dell’apprezzamento condotto dal decidente di merito in punto di creatività non preclude la censurabilità del modo in cui detto apprezzamento viene a formarsi di guisa che è fonte di un errore di diritto, denunciabile pertanto in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dei criteri di giudizio che guidano l’accertamento se l’opera sia o meno provvista di carattere creativo – non è questo, tuttavia, il caso della sentenza in esame.
Il giudizio di merito sulla creatività non è normalmente riesaminabile in Cassazione, ma è denunciabile come errore di diritto l’eventuale violazione dei criteri giuridici che governano tale accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
E poichè nella specie è pacifico che il fatto “storico” abbia costituito oggetto di pronuncia, la censura si sottrae al richiesto vaglio.
La censura per omesso esame richiede l’omissione di un fatto storico principale o secondario decisivo; non ricorre quando quel fatto sia stato comunque considerato, anche se la sentenza non dà conto di tutte le risultanze istruttorie.
E poichè nella specie è pacifico che il fatto “storico” abbia costituito oggetto di pronuncia, la censura si sottrae al richiesto vaglio.
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ha fondato su di essa una distinta interpretazione o statuizione; la censura è stata respinta, nel quadro del motivo, perché riferita a elementi istruttori e non all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
E poichè nella specie è pacifico che il fatto “storico” abbia costituito oggetto di pronuncia, la censura si sottrae al richiesto vaglio.
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ha fondato su di essa una distinta interpretazione o statuizione; la censura è stata respinta, nel quadro del motivo, perché riferita a elementi istruttori e non all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La creatività richiesta per la tutela autorale consiste nell’espressione personale e individuale dell’autore nella forma dell’opera, non nella novità dell’idea in sé. La valutazione deve considerare la natura, l’oggetto e lo scopo dell’opera; anche un testo tecnico o regolamentare è tutelabile se supera la mera catalogazione standard e presenta un’elaborazione originale.
- L’accertamento concreto del carattere creativo e originale di un’opera è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione mediante la semplice contrapposizione di una diversa valutazione. È censurabile in sede di legittimità la violazione dei criteri giuridici che guidano tale accertamento, oltre ai vizi motivazionali ammessi.
- Quando la decisione poggia su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure rivolte soltanto ad argomentazioni ulteriori o a rationes non decisive sono inammissibili per difetto di interesse, se la ragione decisiva resta ferma.
- Il vizio di omesso esame previsto per il ricorso per cassazione riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non coincide con la mancata menzione o valutazione di ogni singolo elemento istruttorio, se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
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