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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10299/2020 del 29/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Preso atto dell'atto con cui l'INAIL e i dipendenti, insieme ai rispettivi difensori, hanno rinunciato ai ricorsi entro il termine previsto dall'art. 390, comma 1, c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese. Non ha esaminato nel merito le censure né modificato la decisione d'appello.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (dipendenti-inventori)

La controversia

La controversia originaria riguardava il diritto di più dipendenti dell'ente di ricerca alla partecipazione ai proventi derivanti dallo sfruttamento di un'invenzione brevettata, realizzata nel corso delle attività di ricerca svolte in qualità di dipendenti. Il brevetto, del 6 maggio 2009, concerneva un metodo per valutare l'integrità strutturale di serbatoi interrati per GPL mediante tecnica basata sull'emissione acustica. In primo grado era stata respinta ogni altra domanda e l'ente datore di lavoro era stato condannato a corrispondere agli inventori il 50% dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione; all'ente era poi succeduto ex lege l'INAIL. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4818/2016 depositata il 28 luglio 2016, aveva respinto gli appelli di entrambe le parti. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione e i dipendenti hanno presentato controricorso e ricorso incidentale. Il testo non indica i motivi specifici dei rispettivi ricorsi, poiché entrambe le parti hanno successivamente rinunciato.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 1, c.p.c.

    considerato che con atto sottoscritto dall’INAIL e dal suo difensore e da M.V. ed altri e dal loro difensore pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, INAIL e M.V. ed altri hanno inteso rinunciare ai rispettivi ricorsi;

    La Corte ha ritenuto rilevante la rinuncia ai ricorsi, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori e pervenuta in cancelleria entro il termine previsto, ai fini dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia ai ricorsi per cassazione, quando risulta sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori e depositata entro il termine previsto dall'art. 390, comma 1, c.p.c., determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

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