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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21443/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda quattro avvisi di accertamento per i periodi 2006-2009 con i quali l'Ufficio ha maggiorato reddito d'impresa (IRPEF, IRAP) e IVA per provvigioni non dichiarate relative a vendite di prodotti della Karnak S.A. (San Marino) e per omissioni ai fini IVA su servizi di intermediazione. In primo grado la CTP di Perugia aveva respinto il ricorso ritenendo l'esistenza di un'organizzazione collegata finalizzata a evasione e la prova degli accrediti su conti esteri; la CTR dell'Umbria ha invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo che non risultasse provato che il contribuente avesse conti a San Marino e osservando che il contribuente teneva regolare contabilità, richiamando inoltre precedenti di merito favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia per nullità della sentenza di appello per apparente e inidonea motivazione (violazione del minimo motivazionale ex art. 111 Cost. e art. 132 cod. proc. civ.). Ha ritenuto insufficiente il richiamo per relationem a decisioni di merito non illustrate, priva di spiegazioni la ricostruzione circa l'assenza di stabile organizzazione e la rilevanza della regolare contabilità, e mancanti argomentazioni sulla complessa questione di possibile frode IVA richiamando i principi di diritto UE che impongono un'adeguata motivazione quando si esclude una frode. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata per vizio motivazionale e la causa è stata rinviata alla CTR per un nuovo esame; sono stati assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

    Norma invocata per censurare vizi di motivazione (n.4), omesso esame di fatto decisivo (n.5) e violazione/falsa applicazione di norme (n.3); la Corte accoglie il motivo per vizio motivazionale ai sensi del n.4.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 1, comma 2; art. 36, comma 2, n. 4

    Riferimento alle garanzie del procedimento tributario e ai vizi di motivazione richiesti dalla disciplina speciale: la Corte rileva violazione delle regole di motivazione nell'ambito del giudizio tributario.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamata come regola che comporta nullità della sentenza quando manca la motivazione o questa è apparente/insufficiente; su tale base la Cassazione ha disposto la cassazione per nullità.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Principio costituzionale che impone il minimo del requisito motivazionale; la Corte lo richiama per verificare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma fiscale citata in relazione al valore probatorio degli elementi indiziari usati dall'Ufficio; la Corte ricorda che l'accertamento può basarsi su indizi pregnanti, ma qui la CTR non ha adeguatamente esaminato tali elementi.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 1972

    Richiamata dalla parte ricorrente in tema di valore probatorio; la Corte evidenzia che il giudice di merito non ha adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'Ufficio.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocata nel ricorso incidentale in tema di obbligo di motivazione e riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal rinvio.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato con riguardo all'onere della prova; la Corte ha disposto che le questioni probatorie vanno riesaminate dal giudice del rinvio.

  • giurisprudenza Corte di Giustizia UE

    C-255/02 Halifax; C-162/07 Ampliscientifica e Amplifin; C-653/11 Newey; C-419/14 WebMindLicenses; C-4/20 Alti; C-251/16 Cussens; C-101/08 Audiolux

    La Corte richiama i principi della giurisprudenza UE che imposto agli ordinamenti nazionali di contrastare frode, evasione e abuso in materia di IVA; ciò comporta che il giudice nazionale deve adottare una motivazione adeguata quando valuta l'esistenza o meno di una frode o di una stabile organizzazione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito deve essere compiuta e non apparente: il richiamo per relationem a decisioni precedenti è ammesso solo se accompagnato da autonoma e puntuale analisi critica degli atti e delle ragioni richiamate.
  • Quando è dedotta una frode o evasione IVA su strutture societarie complesse, il giudice deve motivare adeguatamente le ragioni per escludere la frode, tenendo conto dei principi della giurisprudenza UE che richiamano l'obbligo di contrastare frodi e abusi.
  • La regolare tenuta della contabilità da parte del contribuente non è di per sé sufficiente a escludere la fondatezza di un accertamento basato su indizi rilevanti; il giudice deve spiegare il peso probatorio attribuito a tale circostanza.
  • Se l'Ufficio si fonda su elementi indiziari (anche derivanti da procedimenti penali o da acquisizioni della Guardia di Finanza), il giudice deve valutare e motivare esplicitamente la rilevanza e la pregnanza di tali elementi rispetto alle contestazioni fiscali.
  • In presenza di motivazione manifesta o apparente la Cassazione cassa e rinvia: il corretto atteggiamento difensivo è chiedere al giudice di merito un esame puntuale degli elementi probatori e delle pronunce richiamate, con indicazione delle ragioni giustificative.

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