Cassazione Civile, Sentenza n. 21440/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera assembleare del 19/01/2007 che approvò il consuntivo 2006 e il preventivo 2007: i ricorrenti contestavano la ripartizione degli attivi derivanti dal cosiddetto "contributo Ericsson" (circa €10.000) pagato per la cessione in godimento del lastrico solare a terzi per l'installazione di un'antenna. La questione principale era se il lastrico solare/tetto del locale lavatoio fosse parte comune (e quindi spettasse la quota ai proprietari dei negozi) o fosse di proprietà esclusiva solo di alcuni proprietari in base all'art. 3 del regolamento condominiale e agli atti di compravendita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Condominio. Ha confermato che, salvo titolo contrario chiaro e inequivoco, vige la presunzione di condominialità delle parti indicate dall'art. 1117 c.c.; il regolamento condominiale non vale come titolo contrario se non è allegato al primo atto trascritto o non è frutto di autonoma convenzione accettata dai singoli condomini. Ha inoltre precisato che, in un giudizio di impugnazione di delibera assembleare, l'accertamento sulla titolarità del bene comune ha rilievo incidentale e non produce efficacia di giudicato estesa ad altre controversie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore dei controricorrenti (liquidate in €3.200,00) e ad eventuali oneri relativi al contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
art. 1117 c.c.
Presunzione di appartenenza comune alle parti dell'edificio che per struttura e ubicazione servono l'intero fabbricato (es. lastrici/tetti). Tale presunzione può essere superata solo da un titolo originario chiaro e inequivoco che escluda la comproprietà.
art. 1137 c.c.
Disciplina dell'impugnazione delle delibere assembleari: il giudizio si svolge in via ordinaria e l'accertamento sulla titolarità di parti comuni può avere carattere incidentale rispetto alla validità della delibera.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio e modalità decisorie della Corte.
art. 34 c.p.c.
Regola che l'accertamento incidente non ha efficacia di giudicato ultrattiva se non è stata formulata la relativa domanda e non sono state chiamate tutte le parti necessarie; quindi la decisione incidentale non estende l'efficacia della sentenza a giudizi diversi.
art. 1123 c.c.
Rilevanza delle convenzioni tra condomini nella determinazione delle quote di contribuzione: tali convenzioni hanno efficacia obbligatoria ma non valgono di per sé come titolo contrario alla presunzione di condominialità salvo accettazione negoziale individuale.
art. 1138 c.c.
Principio che la ripartizione delle spese spetta secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino; il regolamento non sostituisce il titolo di proprietà se non risulta accettato individualmente.
art. 2909 c.c.
Richiamato rispetto all'eccezione di conflitto di giudicati: la Corte ha ritenuto che non ricorra un giudicato esterno contrastante con la decisione impugnata, anche perché l'accertamento qui ha efficacia incidente.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in relazione al presunto conflitto di giudicati; la Corte ha escluso che sussista un contrasto idoneo a determinare violazione di giudicato.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Norma richiamata per l'inammissibilità di motivi di ricorso non adeguatamente specificati (mancata indicazione del 'come' e del 'quando' delle censure nel merito).
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Limite di sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito: le valutazioni ermeneutiche del giudice del merito sono censurabili solo per violazione di canoni legali di interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115
Previsione del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha ricordato l'eventuale obbligo a carico del ricorrente.
art. 1470 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al valore degli atti di trasferimento come titolo; la Corte ha ritenuto centrale il titolo originario (atto di frazionamento) più che i singoli atti di compravendita che non contenevano esclusione chiara della condominialità.
Massime di principio
- La presunzione di condominialità delle parti indicate dall'art. 1117 c.c. (es. lastrici solari, tetti) prevale salvo che il titolo originario del condominio contenga una chiara e inequivoca disposizione contraria.
- Il regolamento condominiale non vale come titolo di esclusione della condominialità se non è allegato al primo atto trascritto o non è frutto di una convenzione negoziale approvata/accettata individualmente dai condomini.
- In giudizi di impugnazione di delibere assembleari l'accertamento sulla titolarità di una parte comune è incidentale: utile per decidere la validità della delibera ma non produce efficacia di giudicato generale se non chiesta e decisa con tutte le forme e le parti necessarie.
- Per escludere la contitolarità e ottenere un effetto trascrivibile occorre un atto scritto che manifesti in modo univoco la volontà di escludere la comunione; valutazioni diverse nei singoli atti di vendita non sono decisive se manca il titolo originario.
- Chi contesta ripartizioni di proventi derivanti dall'uso di parti dell'edificio deve porre a fondamento del proprio motivo elementi specifici e documentali (atto originario, trascrizioni): censure generiche o non specificate possono essere ritenute inammissibili.
- Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate a carico del ricorrente soccombente; inoltre può scattare l'obbligo di versamento del contributo unificato secondo la normativa vigente.
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