Cassazione Civile, Sentenza n. 21451/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La contribuente, agente di commercio, impugnava quattro avvisi di accertamento (2006-2009) per maggiori provvigioni accreditate su conto in San Marino, con recupero di IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. L'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione delle provvigioni e l'omesso versamento IVA sostenendo che le prestazioni erano territorialmente rilevanti in Italia (non esenti ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972). In primo grado la CTP di Pavia aveva accolto i ricorsi; la CTR Lombardia aveva accolto l'appello dell'Ufficio solo quanto all'IVA, basandosi su accertamenti della Guardia di Finanza e su una sentenza del Tribunale di Rimini, ritenendo che le merci fossero gestite/stoccate in Italia da società (K K Logistics) con direzione italiana, configurando una stabile organizzazione del preponente e escludendo il carattere internazionale delle operazioni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione di legge (art. 9 e 7 DPR 633/1972) perché le operazioni sarebbero importazioni/operazioni internazionali con transito doganale e pertanto esenti; (ii) omessa pronuncia sulle sanzioni IVA e sulla applicabilità del principio di buona fede e dell'incertezza della disciplina (artt. 5, 6 d.lgs. 472/1997 e art. 10 l. 212/2000).
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si censurava una ricostruzione di fatto operata dal giudice del merito (la territorialità delle operazioni e l'esistenza di una stabile organizzazione collegata a società operative in Italia erano valutazioni di fatto non rimesse a controlli di legittimità). Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR non ha dato alcuna argomentazione sul tema delle sanzioni e sulla possibile applicazione dei criteri di riduzione o esclusione delle stesse per buona fede/oggettiva incertezza, nonostante la questione fosse stata sollevata con specificità. Ne è conseguito che la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per decidere sulle sanzioni e per le spese.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 9
La CTR aveva escluso l'applicabilità dell'art. 9 (servizi internazionali/connessi a scambi internazionali) ritenendo che non vi fosse transito doganale/importazione essendo le funzioni svolte in Italia; Cassazione ha confermato che tale valutazione è accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 7
Richiamato nel ricorso relativo alla territorialità delle prestazioni; la contestazione sulla corretta applicazione delle norme di territorialità è stata ritenuta subordinata a valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
Il ricorso per violazione di legge (n. 3) è stato dichiarato inammissibile perché mirava a riformulare accertamenti di fatto; la censura per omessa pronuncia (n. 4) è stata ritenuta fondata con conseguente cassazione.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - artt. 5 e 6
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di applicazione/scomputo delle sanzioni (criteri di esclusione o attenuazione per buona fede e per incertezza della normativa). La CTR non si è pronunciata su questi profili, motivo per cui il giudice di legittimità ha cassato per omessa pronuncia.
l. 27 luglio 2000, n. 212 - art. 10
Richiamato in relazione alle tutele del contribuente (diritto di difesa e corretto procedimento) e alla possibilità di valutare la buona fede/certezza; anche questa questione non è stata affrontata in sentenza di merito.
Massime di principio
- Le questioni di territorialità dell'IVA che dipendono da valutazioni sul luogo di stoccaggio, gestione e organizzazione delle merci sono accertamenti di fatto di competenza del giudice del merito; la Corte di Cassazione non rivede tali valutazioni se non per vizio di diritto.
- La presenza di una struttura operativa in Italia (logistica, stoccaggio, gestione ordini, rapporti con agenti) può essere ritenuta prova di una 'unità imprenditoriale' o di stabile organizzazione che rende le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia e non esenti come operazioni internazionali.
- Se il contribuente intende contestare l'applicabilità di esenzioni per operazioni internazionali/importazioni (art. 9 DPR 633/72), è essenziale produrre/documentare elementi che dimostrino il transito doganale, la titolarità delle merci all'estero e le formalità doganali effettive.
- Le doglianze relative alle sanzioni devono essere sollevate con specificità e va richiesto esplicitamente che il giudice si pronunci; l'omessa pronuncia sulle sanzioni è motivo di cassazione per omesso esame di questione rilevante.
- In caso di incertezza interpretativa della normativa IVA o di comprovata buona fede, si può chiedere l'applicazione dei criteri di esclusione/attenuazione delle sanzioni previsti dal d.lgs. 472/1997 e dalle norme sulla tutela del contribuente; il giudice di merito deve valutare espressamente tali circostanze.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe: documentare contratti, luogo effettivo di stoccaggio, movimentazioni logistiche, soggetti che gestiscono le forniture e le relazioni contrattuali; sollevare separatamente e chiaramente la questione delle sanzioni e della buona fede.
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