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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12900/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente e la società da lui rappresentata avevano impugnato due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa della società e, per riflesso, il reddito da partecipazione del socio, contestando l'indeducibilità di costi indicati in fatture relative a contratti di sponsorizzazione per manifestazioni sportive motociclistiche. Secondo l'Amministrazione, le fatture provenivano da una società ritenuta cartiera e le operazioni erano oggettivamente inesistenti, con effetti anche ai fini IVA, IRAP e IRPEF. La C.T.P. aveva respinto il ricorso; la C.T.R. aveva confermato, valorizzando le risultanze del PVC, la distruzione da parte del contribuente della documentazione contabile e l'assenza di movimenti bancari riconducibili al pagamento delle fatture. Nel ricorso per cassazione erano dedotti: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633/1972 e 2 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'inesistenza delle operazioni e che le prestazioni fossero state realmente eseguite; 2) violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto applicabile il raddoppio dei termini nonostante il reato fosse già prescritto. In via pregiudiziale si eccepiva, inoltre, la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone, essendo presente un altro socio non evocato nel processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, rilevando che dalla stessa prospettazione del ricorrente emergeva la presenza di un altro socio non partecipante al giudizio. Ha quindi cassato sia la sentenza di primo grado sia quella di appello e ha rinviato la causa al giudice indicato nel dispositivo per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio. Non è stato esaminato il merito dei motivi relativi all'onere della prova e al raddoppio dei termini.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della deduzione dei costi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per la declaratoria di nullità del giudizio.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di IVA; non viene interpretato dalla Corte perché il giudizio è stato annullato per difetto di contraddittorio.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dal ricorrente; non oggetto di decisione nel merito.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sul raddoppio dei termini di accertamento; la Corte non ne valuta la fondatezza per assorbimento.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sul raddoppio dei termini IVA; non esaminato nel merito.

  • art. 14 d.lgs. 546/92

    Applicato per affermare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario.

  • art. 29 d.lgs. 546/92

    Richiamato in relazione alla possibilità di riunione, menzionata come alternativa all'integrazione del contraddittorio.

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    Norma richiamata nel principio delle Sezioni Unite sull'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative alla rettifica dei redditi di società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali di uno solo di essi.
  • Se il giudizio è instaurato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta e può essere rilevata in ogni stato e grado, anche d'ufficio.
  • Quando ricorre un litisconsorzio necessario originario nel processo tributario, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la decisione di primo e secondo grado va cassata con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
  • La Corte non esamina i motivi di merito quando riscontra una nullità processuale assorbente che impedisce la decisione sulla pretesa tributaria.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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