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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15650/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancato riconoscimento della prescrizione del reato (art. 493-ter c.p.) che si era già estinta prima della pronuncia della sentenza di appello; il ricorso deduce la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto i reati si erano estinti per prescrizione. La Corte ha calcolato il termine di prescrizione in 7 anni e 6 mesi a partire dal fatto del 03/02/2013 (scadente il 03/08/2020), ha aggiunto i periodi di sospensione complessivi di 75 giorni (11 giorni per adesione del difensore allo sciopero delle udienze e 64 giorni per la sospensione dei termini processuali per COVID-19 ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18), pervenendo alla data del 17/10/2020 come momento di maturazione della prescrizione. Poiché la sentenza di appello è del 09/04/2021, la prescrizione era già intervenuta e la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma del reato per cui l'imputata era stata condannata; la determinazione della pena edittale massima è stato criterio per il calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 55, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

    art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007, n. 231

    Reato originariamente contestato e poi trasfuso nell'art. 493-ter; menzionato per individuare la fattispecie originaria e la relativa pena ai fini del computo della prescrizione.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Regole sul computo dei termini e sulle cause che sospendono o interrompono la prescrizione, usate per calcolare il termine di estinzione del reato.

  • art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.

    Previene l'ammissibilità del motivo di ricorso in Cassazione quando si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non rilevata in sede di merito.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

    art. 83, co.2, d.l. 17/03/2020, n. 18

    Ha introdotto la sospensione del decorso dei termini processuali a causa della pandemia da COVID-19; la sospensione è stata computata (64 giorni) nel calcolo del termine di prescrizione.

  • Sentenza Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015

    Principio di cassazione secondo cui è ammissibile il ricorso che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta prescrizione è ammesso anche se unico e può determinare l'annullamento senza rinvio se la prescrizione è effettivamente maturata prima della sentenza impugnata.
  • Per il calcolo della prescrizione va presa come base la pena edittale massima della fattispecie applicabile al momento del fatto; eventuali circostanze escluse in primo grado (es. recidiva) non devono essere considerate nel computo se già eliminate dal giudice di merito.
  • Le sospensioni dei termini processuali (es. adesione del difensore allo sciopero, misure legislative per emergenze come la sospensione per COVID-19) si sommano al termine e possono far slittare la data di maturazione della prescrizione; vanno quindi sempre verificate e computate.
  • Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario il rinvio a nuovo giudice.
  • È fondamentale verificare nel dettaglio la cronologia degli atti interruttivi o sospensivi (notifiche, udienze, provvedimenti normativi) perché possono incidere in modo decisivo sulla data di estinzione del reato.

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