Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione lamentava: 1) la nullità della sentenza per mancata notifica al domicilio eletto del verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa conseguente all'ottemperanza alle prescrizioni dell'organo di vigilanza, con lesione del diritto di difesa; 2) la mancata declaratoria della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante ne sussisterebbero i presupposti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva affermato la notifica presso il domicilio eletto e, in ogni caso, la normativa e la giurisprudenza consentono modalità non formali purché idonee a comunicare l'atto (es. raccomandata); è onere del destinatario dimostrare l'impossibilità, senza sua colpa, di acquisirne la conoscenza, onere non assolto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e non consentito: non risultano dagli atti elementi fattuali immediatamente decisivi per riconoscere d'ufficio la non punibilità per particolare tenuità e la questione richiederebbe accertamenti di merito non espletabili in Cassazione. Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; può essere riconosciuta anche d'ufficio ma, in sede di Cassazione, richiede che i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato come possibile parametro per il principio della declaratoria immediata di cause estintive/proscioglimento, ove compatibile; la Corte osserva che il rilievo in sede di impugnazione richiede che i presupposti siano chiari negli atti.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Normativa richiamata relativamente alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; contestualizza l'intervento del PM nella fase di impugnazione.
Massime di principio
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con i punti decisivi della motivazione della sentenza impugnata; i motivi generici sono inammissibili.
- Per le notifiche di atti connessi alle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro non è sempre richiesta una forma rigorosamente prescritta: è sufficiente una modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto e il destinatario ha l'onere di provare l'effettiva impossibilità di conoscenza.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere rilevata d'ufficio solo se i presupposti sono immediatamente desumibili dagli atti; se per la sua valutazione sono necessari accertamenti di fatto la questione va rimessa al giudice di merito.
- La Corte di Cassazione non può svolgere indagini di merito: se la pronuncia richiesta impone valutazioni fattuali non effettuabili in questa sede il ricorso è destinato a fallire per inammissibilità o improcedibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa della parte nell'origine dell'inammissibilità.
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