Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) censura dell'illogicità della motivazione per il rigetto della circostanza attenuante ex art. 62, n.4) c.p., sostenendo che la qualificazione del fatto come 'lieve' ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e la modesta quantità di stupefacente implicassero automaticamente un lucro di speciale tenuità; il difensore deduceva inoltre l'irrilevanza del rito abbreviato ai fini dell'accertamento del lucro, essendosi la sostanza pesata; (2) censura dell'illogicità e della carenza motivazionale nel diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., per il quale si rilevava che al ricorrente erano state riconosciute circostanze attenuanti generiche (giovane età e incensuratezza) e che l'aggravamento della misura cautelare non dovrebbe precludere la concessione del beneficio senza un adeguato giudizio prognostico ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in entrambe le parti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'idea di un automatismo tra la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e la riconoscibilità automatica della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n.4) c.p.: è necessario provare l'elemento specializzante del lucro di speciale tenuità e la tenue entità dell'evento, e grava sul difensore l'onere di allegazione di specifici elementi di fatto; la Corte ha inoltre valutato che le quantità sequestrate non deponevano per un valore di mercato di "speciale tenuità". Sul secondo motivo la Corte ha affermato che non sussiste alcun automatismo tra concessione di attenuanti e sospensione condizionale: la sospensione è un giudizio prognostico basato sui criteri dell'art. 133 c.p. (anche la condotta successiva al fatto è rilevante) e i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto rilevante la condotta post-reato (aggravamento della misura cautelare) per escludere la sospensione. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 è compatibile con la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità, ma la qualificazione del fatto come "lieve" non determina automaticamente la sussistenza del lucro di speciale tenuità; occorre prova specifica dell'elemento specializzante
La circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità può applicarsi anche ai delitti di stupefacenti ma richiede accertamento probatorio del lucro di speciale tenuità e dell'evento di speciale tenuità; non è automatica in presenza della lieve entità del reato
La sospensione condizionale della pena è rimessa a un giudizio prognostico che non dipende automaticamente dall'applicazione di attenuanti; richiede valutazione degli elementi ex art. 133 c.p. e della probabilità di recidiva
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e gli elementi sintomatici della capacità a delinquere (es. condotta successiva al reato), i quali sono rilevanti anche ai fini della prognosi per la concessione di benefici (art.164 e 163 c.p.)
Richiama i parametri di cui all'art. 133 ai fini della formulazione del giudizio prognostico che orienta la concessione di benefici come la sospensione condizionale; legittima l'uso di elementi successivi al reato per valutare la pericolosità
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Consente la censura per illogicità della motivazione in sede di cassazione; la Corte verifica l'applicabilità del motivo e la fondatezza delle deduzioni
Codice di procedura penale, art. 581
Imposta l'onere di specificazione dell'impugnazione; il difensore deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le richieste, con effetto sull'ammissibilità e valutabilità dei motivi
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale citata come riferimento per la trattazione del ricorso (modalità di trattamento del procedimento)
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come "lieve" per stupefacenti (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) non comporta automaticamente la concessione della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.): è necessaria la prova specifica del lucro di speciale tenuità e della tenue entità dell'evento
- Chi invoca una circostanza attenuante ha l'onere di allegare elementi di fatto concreti che possano far ritenere la sussistenza della circostanza; l'assenza di tali allegazioni può determinare il rifiuto dell'attenuante
- Il valore venale o il peso materiale dello stupefacente non è l'unico criterio: il giudice valuta complessivamente i pregiudizi arrecati e gli effetti immediati e potenziali della condotta prima di riconoscere attenuanti per speciale tenuità
- La concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. è una valutazione prognostica distinta dalla determinazione della pena e non discende automaticamente dall'applicazione di attenuanti generiche
- La condotta successiva al reato (es. violazioni di obblighi cautelari) è rilevante ai fini della prognosi ex art. 133 e può legittimamente ostare alla concessione della sospensione condizionale
- Il giudice non è tenuto a esaminare tutti i criteri dell'art. 133 c.p.; può indicare quelli prevalenti che fondano la sua valutazione prognostica
- La scelta del rito abbreviato non produce di per sé un impedimento alla verifica di circostanze attenuanti, ma se dalla documentazione non emerge la prova del lucro di speciale tenuità l'attenuante può essere negata
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