Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21/03/2022 che, riformando il GUP di Roma, li aveva ritenuti responsabili dei reati previsti dagli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/1990 e aveva irrogato pene differenziate: Anastasia anni 21 di reclusione, Miranda anni 6 e mesi 10, Fusato anni 4 e mesi 6. Anastasia deduceva vizio nel calcolo delle maggiorazioni per la continuazione e nella sequenza applicativa tra art. 78 c.p. e la riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.). Fusato censurava la qualificazione della sua condotta come partecipazione ad associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990), lamentando insufficiente motivazione e carenza di riscontri alle dichiarazioni della collaboratrice Velasquez. Miranda articolava sei motivi: contestava l'elemento oggettivo e soggettivo del reato associativo (art. 74), contestava qualificazioni di consumazione o tentativo per taluni capi (art. 56 e 73 D.P.R. 309/1990), chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.), nonché la corretta motivazione sul calcolo della pena.
La decisione
La Corte di cassazione: 1) ha accolto il ricorso di Anastasia Fabio Emilio limitatamente al trattamento sanzionatorio ritenendo errata la sequenza di calcolo adottata dai giudici di merito: ha applicato il principio che, nel giudizio di cognizione, la diminuzione per il rito abbreviato si applica dopo la determinazione della pena secondo le norme sul concorso di reati (artt. 71 ss. c.p. e art. 78 c.p.). Procedendo al calcolo in questa sede, la Corte ha rideterminato la pena complessiva a 20 anni di reclusione (annullando senza rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.). 2) ha rigettato il ricorso di Fusato Luigi ritenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e che gli elementi istruttori (intercettazioni, servizi, dichiarazioni della collaboratrice) dimostrassero la sua partecipazione stabile e consapevole all'associazione; condanna alle spese processuali. 3) ha rigettato il ricorso di Miranda Gomez Farley nel suo complesso (alcuni motivi infondati, altri inammissibili): la Corte ha ritenuto adeguata la ricostruzione della partecipazione associativa, corretta la qualificazione come reato consumato di taluni capi (sulla base dell'accordo e della disponibilità della sostanza) e corretta la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sul delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che tale fattispecie richiede partecipazione con accordo criminoso e organizzazione stabile; la prova della consumazione dei reati-fine non è necessaria per configurare l'associazione, è sufficiente un apporto causale non insignificante alla struttura.
Riguarda i singoli reati di traffico/importazione di stupefacenti; la Corte valuta caso per caso se certe condotte integrano il reato consumato o il tentativo in base all'esistenza dell'accordo e della disponibilità della sostanza da parte del venditore.
Criterio moderatore del cumulo materiale (pena massima di 30 anni per la reclusione): la Corte precisa che, nel giudizio di cognizione, la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo aver determinato la pena secondo le regole sul concorso di reati, e solo successivamente si applica il limite di art. 78.
Riduzione di pena per il rito abbreviato: la Corte distingue la sequenza di applicazione di questa riduzione tra giudizio di cognizione (riduzione dopo determinazione pena per concorso) e sede esecutiva, ribadendo l'orientamento seguito per il giudizio di cognizione nel caso di specie.
Norme sul concorso di reati e di pene; applicate per determinare la pena complessiva prima di restare vincolati alla riduzione per il rito e al limite dell'art. 78 nel giudizio di cognizione.
Disciplina del tentativo: la Corte applica i criteri giurisprudenziali per distinguere atti preparatori da atti idonei che integrano il tentativo, rilevando che l'accordo e la disponibilità della sostanza possono determinare la consumazione del reato o, altrimenti, il tentativo.
Circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia e altri elementi di personalità: la Corte rammenta che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e che il giudice può legittimamente negarle per preponderanza di elementi negativi come precedenti specifici e ruolo nel reato.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte conferma che la motivazione sul quantum è adeguata se richiama criteri di adeguatezza, reiterazione e personalità del reo; quando si decide vicino al minimo edittale l'onere motivazionale si attenua.
Regola sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso di cassazione: applicata per Fusato e Miranda.
Consente alla Corte di cassazione la rideterminazione della pena senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; utilizzata per la rideterminazione della pena di Anastasia in questa sede.
Massime di principio
- Nel giudizio di cognizione la riduzione di pena per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) va applicata dopo la determinazione della pena secondo le regole sul concorso di reati (artt. 71 ss. c.p.) e dopo l'eventuale applicazione del criterio moderatore del cumulo (art. 78 c.p.), salvo casi ed eccezioni disciplinati dalla giurisprudenza.
- In sede esecutiva la sequenza applicativa può essere diversa: la giurisprudenza ammette che, in esecuzione, la riduzione per il rito possa essere computata prima del criterio moderatore, per ragioni di intangibilità del giudicato; è importante distinguere la fase processuale per l'ordine di calcolo delle maggiorazioni.
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) non è necessario provare la consumazione dei reati-fine: è sufficiente dimostrare una partecipazione stabile e un contributo, anche marginale ma non insignificante, all'organizzazione e al suo programma criminoso.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare la condanna se risultano corroborate da altri elementi (intercettazioni, servizi, riscontri oggettivi); l'assenza di riscontri non è necessariamente decisiva ma incide sulla valutazione di affidabilità.
- Per l'importazione di stupefacenti la consumazione può ritenersi verificata con la conclusione dell'accordo e la certezza della disponibilità della sostanza da parte del venditore; in mancanza di tali elementi possono configurarsi atti preparatori o il tentativo, valutati caso per caso.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di personalità; il giudice può legittimamente negarle se prevalgono elementi negativi (precedenti specifici, ruolo nell'associazione), e non è obbligato a valutare singolarmente ogni fattore enunciato dalla difesa purché la motivazione indichi le ragioni decisive.
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