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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre censure: 1) errata qualificazione del fatto per mancata riqualificazione ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 anziche come dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000; l imputato sosteneva che aveva indicato in dichiarazione versamenti IVA superiori a quelli effettivamente effettuati e che si era trattato, al piu, di un omesso versamento privo del requisito dell insidiosita e senza violazioni contabili tali da integrare una dichiarazione infedele; 2) violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per omessa motivazione circa la negazione della sospensione condizionale della pena, richiesta nelle conclusioni di appello; 3) violazione dell art. 12-bis d.lgs. 74/2000 con riguardo alla confisca diretta di somme sequestrate personalmente al ricorrente, lamentando che la confisca eccedeva il profitto del reato

La decisione

Il primo motivo e stato rigettato come manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come dichiarazione infedele ai sensi dell art. 4 d.lgs. 74/2000, osservando che tale fattispecie non richiede un carattere ingannatorio o condotte fraudolente nelle scritture contabili e che non incide la circostanza che la discrepanza sarebbe stata agevolmente riscontrabile dagli uffici. Inoltre la fattispecie di cui all art. 10-ter non e applicabile quando dalla dichiarazione risulti un credito IVA anziche un debito. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per preclusione ai sensi dell art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto non erano stati specificamente dedotti in appello; non rileva la mera richiesta nelle conclusioni senza una specifica censura devoluta al giudice d appello. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all obbligo del versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    La fattispecie della dichiarazione infedele si realizza quando la dichiarazione indica elementi attivi per importo inferiore o elementi passivi inesistenti, laddove sia posta in essere al fine di evadere imposte; non e richiesto un carattere ingannatorio o la difficile riscontrabilita da parte dell amministrazione

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Il reato di cui all art. 10-ter presuppone che dalla dichiarazione emerga un debito IVA; non e integrato se nella stessa dichiarazione e esposto un credito

  • art. 163 cod. pen.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; la Corte evidenzia che la mancata devoluzione specifica della questione in appello esclude la sua deduzione in cassazione

  • art. 164 cod. pen.

    Norme sulle modalita operative della sospensione condizionale e sui termini della prograzione dell effetto; interpretata unitamente all art. 163 per stabilire limiti di impugnabilita quando il beneficio non e stato specificamente dedotto in appello

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Norma che disciplina la confisca per equivalente e la confisca dei proventi del reato; il ricorso su questa materia era inammissibile per mancata specifica deduzione in appello

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Principio di preclusione per cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non specificamente proposte in appello; applicato per escludere le censure sulla sospensione condizionale e sulla confisca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede, tra l altro, l obbligo di pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda a carico della parte che propone il ricorso inammissibile; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice d appello in casi eccezionali di adottare d ufficio statuizioni non devolute; la Corte ha ritenuto che la materia della confisca non rientrasse in tali ipotesi

Massime di principio

  • La dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000 e integrata anche se la falsita era facilmente riscontrabile: non e necessario provare un inganno o una difficolta per l autorita di controllo
  • La fattispecie di cui all art. 10-ter si applica solo quando dalla dichiarazione risulti un debito IVA; se la dichiarazione indica un credito, non puo farsi ricorso a tale articolo
  • In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente devolute al giudice d appello: mere richieste nelle conclusioni senza motivazione specifica in appello non soddisfano il requisito di devoluzione
  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena puo essere censurata in cassazione solo se la relativa questione e stata specificamente proposta e motivata nel gravame di merito
  • Le impugnazioni relative a misure cautelari o misure restrittive patrimoniali come la confisca devono essere dedotte in appello per poter poi essere valutate in cassazione salvo i ristretti casi di intervento d ufficio consentiti dalla legge
  • Il rigetto per inammissibilita comporta conseguenze economiche: spese processuali e possibilmente il versamento di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.

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