Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spinelli impugnava la condanna inflitta dalla Corte di appello di Napoli (parziale riforma del GUP) per il reato di tentativo di traffico di stupefacenti (artt. 56, 110 c.p. in riferimento all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90). L'imputato contestava in particolare: 1) l'erronea valutazione del compendio probatorio e la mancata prova della destinazione alla cessione a terzi della sostanza; 2) la carenza o manifesta illogicità della motivazione, lamentando un esame sommario degli elementi e l'uso del cosiddetto 'copia-incolla' della motivazione del GUP, specie in un caso di 'droga parlata'; 3) l'omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche e la non corretta dosimetria della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.); 4) il travisamento del fatto (generico). Chiedeva l'accoglimento del ricorso e, in alcuni scritti di impugnazione, anche pronuncia ex art. 530 c.p.p. o la ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In dettaglio: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il secondo motivo è stato parzialmente inammissibile (per la parte che propone una diversa lettura del fatto, impropria in sede di legittimità) e parzialmente infondato (la critica al 'copia-incolla' è stata respinta perché la Corte di appello e il GUP avevano sviluppato un impianto motivazionale complessivo e autonomo, valorizzando anche elementi convergenti alle intercettazioni: assenza di rapporti giustificativi della trasferta, luogo dell'incontro, messaggi del fornitore al ricorrente dopo l'arresto, conversazioni della convivente, pedinamento ecc.); il terzo motivo (attenuanti/dosimetria) è inammissibile perché la questione non era stata sollevata nei rispettivi atti di impugnazione in grado e dunque introdotta per la prima volta in Cassazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il quarto motivo è inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Spinelli condannato alla refusione delle spese. In sostanza la condanna di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 6.000 (sanzione) con concessione della sospensione condizionale (come disposta in grado di merito) è stata di fatto confermata.
Norme richiamate
articoli 56 e 110 cod. pen.
Art. 56 (tentativo) e art. 110 (concorso di persone) sono le norme usate per qualificare la fattispecie come tentativo di delitto commesso in concorso; la Corte ha ritenuto applicabili tali figure in relazione all'organizzazione del viaggio finalizzato all'approvvigionamento di stupefacente e alla partecipazione dell'imputato.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie aggravate di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente il reato (nella forma tentata) ai sensi di tale disposizione sulla base del compendio indiziario.
articoli 129 e 192 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come fondamento della censura sulla valutazione probatoria e motivazionale. La Corte di Cassazione ha però osservato che il sindacato in sede di legittimità non può sostituirsi al merito per una diversa valutazione dei fatti: il controllo è limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico e non la riconsiderazione delle prove.
articoli 62-bis e 133 cod. pen.
Art. 62-bis riguarda le circostanze attenuanti generiche, art. 133 i criteri di determinazione della pena. La Corte ha rilevato che la doglianza riguardante la mancata applicazione delle attenuanti o la dosimetria non era stata tempestivamente dedotta nei motivi di impugnazione in grado di appello e quindi non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando siano dedotte questioni nuove non trattate nei precedenti gradi; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il motivo relativo alle attenuanti/dosimetria introdotto per la prima volta in Cassazione.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prove; citata dal ricorrente quale prospettata richiesta in appello, ma la Corte di Cassazione ha valutato la correttezza procedurale delle doglianze e la loro ammissibilità, senza riaprire il merito dei fatti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamata nel corso degli atti di impugnazione come possibile diversa qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto che le questioni di qualificazione già contestate nei gradi di merito siano state valutate e che non emergano profili tali da rendere ammissibili o fondati i motivi di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: censure generiche o prive di confronto puntuale con le motivazioni impugnate sono dichiarate inammissibili.
- La Corte di Cassazione non svolge un sindacato di merito: non può rivedere la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito salvo assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- L'uso del 'copia-incolla' dalla motivazione di primo grado non è di per sé vizio, purché il giudice di appello abbia comunque svolto un vaglio autonomo e il complesso motivazionale risulti coerente e logico.
- Le questioni sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in Cassazione comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- In casi di 'doppia conforme' (motivazioni dei due gradi che si saldano), la valutazione complessiva del compendio probatorio rende più difficoltoso il sindacato in Cassazione, se non emergono evidenti vizi logico-formali.
- Per contestare efficacemente la motivazione in Cassazione è necessario dimostrare in concreto la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi, non limitarsi a prospettare una diversa lettura alternativa dei fatti.
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