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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per illegittimità della maggiorazione della pena pecuniaria riconosciuta a titolo di continuazione con riguardo al capo 2 (reato di cui agli artt. 110, 624 comma 2, 625 comma 1 n.2 c.p.). L'aumento (mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa) sarebbe superiore al limite massimo edittale previsto dall'art. 624 c.p. e addirittura a quello dell'art. 625 c.p.; deduce violazione degli artt. 599-bis e 448 c.p.p., nonché degli artt. 81 (3º comma) e 132 c.p., e chiede l'annullamento della sentenza in parte qua.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la maggiorazione della pena pecuniaria per continuazione ecceda il "limite esterno" previsto dall'art. 81, comma 3 c.p., poiché l'aumento ha superato il limite edittale dei reati considerati (art. 624 e 625 c.p.). Per tale illegittimità della pena è invalido l'accordo tra le parti ratificato in appello; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di Torino per il prosieguo del procedimento, consentendo alle parti di rinegoziare l'accordo entro i limiti di legge o di proseguire il giudizio d'appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo in sede di giudizio abbreviato; nella decisione è richiamata perché la validità dell'accordo dipende dalla legalità della pena concordata. Se la pena è illegale, l'accordo è invalido.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale connessa alle ipotesi di patteggiamento e alla necessità di conformità dell'accordo ai limiti di legge; la violazione può essere dedotta in cassazione.

  • art. 81, comma 3 cod. pen.

    Principio che fissa il limite esterno della pena per il reato continuato: la pena complessiva non può superare quella che sarebbe applicabile mediante il cumulo materiale. La Corte ha ritenuto violato tale limite a causa dell'aumento pecuniario eccedente.

  • art. 132, comma 1 cod. pen.

    Richiamato tra le norme sul concreto ammontare della pena; il motivo invocava violazione dei criteri di determinazione della pena, ma la decisione si focalizza sull'eccesso rispetto ai limiti edittali.

  • art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali relative al reato più grave (capo 1); utilizzate per determinare la pena base sulla quale è stata calcolata la maggiorazione per continuazione.

  • art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa agli effetti delle circostanze sul concreto trattamento sanzionatorio del reato di stupefacenti (capo 1); rilevante per la quantificazione della pena base.

  • art. 624, comma 2 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto aggravato (o altra fattispecie a cui si riferisce il capo 2); la Corte ha rilevato che l'aumento pecuniario ha superato il relativo limite edittale massimo, contribuendo all'illegittimità della pena complessiva.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Norma che prevede una specifica fattispecie di reato con relativo limite edittale. La Corte osserva che la maggiorazione pecuniaria eccedeva non solo il limite dell'art. 624 ma anche quello eventualmente applicabile dell'art. 625, determinando il superamento del limite esterno.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di sindacare la legittimità della pena anche in presenza di accordo; la Corte l'ha ritenuta applicabile per verificare l'illegalità della pena pecuniaria e quindi annullare la sentenza.

Massime di principio

  • Per la continuazione la pena complessiva deve rispettare due limiti: un limite interno (l'aumento calcolato sul multiplo della pena-base) e un limite esterno (non superare la pena cumulata applicabile secondo gli articoli precedenti, art. 81, comma 3 c.p.).
  • La verifica della legalità della pena comprende anche la componente pecuniaria: un aumento che faccia eccedere il massimo edittale della singola fattispecie rende la pena illegale.
  • Se la pena concordata nel quadro di un accordo (patteggiamento/abbreviato con accordo) è illegale, l'accordo è invalido e la sentenza che lo ha omologato può essere annullata dalla Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può sindacare la legittimità della pena anche quando l'accordo è stato ratificato dal giudice (rif. art. 609 c.p.p. e giurisprudenza), con conseguente annullamento e rimessione degli atti per consentire la rinegoziazione o il proseguimento del giudizio.
  • In casi analoghi è necessario calcolare separatamente i limiti edittali delle singole fattispecie e verificare che la maggiorazione per continuazione non ecceda né il multiplo consentito né il cumulo materiale previsto dalla legge.
  • La concreta conseguenza pratica per le parti è la possibilità di rinegoziare l'accordo alla luce dei limiti di legge o di proseguire il giudizio di merito ove una delle parti rifiuti la rinnovazione.

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