Cassazione Civile, Ordinanza n. 31050/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un fallimento poi chiuso a seguito di concordato fallimentare omologato. Gli interessati avevano chiesto nei confronti della curatrice, nominata nel procedimento fallimentare, un rendiconto completo della gestione e il risarcimento dei danni asseritamente derivati da varie condotte: mancata presentazione di un corretto conto di gestione, trattenimento di somme destinate ad altri soggetti, omesso recupero di importi da un consulente tecnico, ritardo nella consegna di immobili, mancata verbalizzazione dello stato dei beni, omissioni nella trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e nel pagamento delle imposte relative agli immobili. La corte d’appello aveva respinto l’appello ritenendo, da un lato, che per la fase anteriore all’approvazione del rendiconto le contestazioni avrebbero dovuto essere fatte in sede di approvazione del conto, e che il rendiconto già approvato non fosse più sindacabile; dall’altro, che per la fase successiva alla chiusura del fallimento e all’omologazione del concordato non sussistesse un ulteriore obbligo di rendiconto, e comunque non risultasse provato alcun pregiudizio, neppure potenziale, derivante dalle condotte denunciate. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione delle norme sul rendiconto del curatore e sulla valutazione delle prove; omessa pronuncia sulle domande di rendiconto e di risarcimento; esistenza di un obbligo di rendiconto anche dopo l’omologazione del concordato, quale esecutore concordatario/mandatario; errata esclusione del pregiudizio potenziale; omesso esame di fatti decisivi; contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, per il primo motivo, che il ricorrente non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’avvenuta approvazione del rendiconto senza contestazioni, con conseguente intangibilità delle relative risultanze in un successivo giudizio ordinario. Quanto ai motivi dal secondo al sesto, esaminati congiuntamente, la Corte ha affermato che la sentenza d’appello aveva comunque deciso sia sulla domanda di rendiconto sia su quella risarcitoria, escludendo correttamente, in diritto, un ulteriore obbligo di rendiconto nella fase successiva all’omologazione del concordato e, in fatto, la prova di un danno almeno potenziale. Ha inoltre chiarito che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove, e che il vizio di omesso esame richiede l’omissione di fatti storici decisivi, non la mera mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la corte d'appello aveva effettivamente deciso sulle domande proposte.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e al rendiconto; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
art. 1713 c.c.
Evocato per sostenere l’obbligo di rendiconto del mandatario; la Corte non ha accolto la tesi, affermando che dopo l’approvazione del rendiconto e nella fase di esecuzione del concordato non è configurabile, nel caso esaminato, un ulteriore obbligo di rendiconto.
art. 1710 c.c.
Richiamato dal ricorrente per ricondurre la posizione della curatrice a quella del mandatario; la Corte non ha aderito alla ricostruzione, reputando decisivo il diverso assetto della fase esecutiva successiva all’omologazione.
art. 38 l.fall.
Richiamato tra le norme sulla funzione del curatore; la Corte lo menziona nel contesto della censura, ma conferma la decisione di merito che escludeva un ulteriore rendiconto.
art. 116 l.fall.
Norma centrale sul conto della gestione del curatore: il giudizio di approvazione del rendiconto implica controllo contabile e di gestione; una volta approvato senza contestazioni, le risultanze non sono ulteriormente discutibili, salvo correzione di errori materiali, omissioni, falsità o duplicazioni di partite.
art. 27 l.fall.
Richiamato nel quadro normativo fallimentare relativo alla fase successiva alla chiusura della procedura; non viene però tratto da esso un principio autonomo distinto da quello sull’assenza di ulteriore rendiconto.
art. 136 l.fall.
Citato dal ricorrente insieme alle norme sulla procedura fallimentare; la Corte non ne ricava una regola diversa rispetto alla disciplina del rendiconto e dell’esecuzione del concordato.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere effetti preclusivi del giudicato; la Corte osserva che il decreto camerale ex art. 26 l.fall. non è idoneo a fondare un vincolo di giudicato come quello preteso dal ricorrente.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per il tema dell’interesse ad agire; la Corte conferma che difettava un concreto interesse al rendiconto in assenza di pregiudizio almeno potenziale.
art. 2043 c.c.
Invocato per la domanda risarcitoria; la Corte osserva che, mancando la prova di un danno almeno potenziale, non può fondarsi la responsabilità aquiliana.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito e che l’omesso esame deve riguardare fatti storici decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 263, comma 2, c.p.c.
Richiamato in via analogica per affermare l’intangibilità del rendiconto approvato e non contestato, con la sola possibilità di correzioni materiali.
art. 266 c.p.c.
Richiamato per la sola correzione di errori materiali, omissioni, falsità o duplicazioni di partite del rendiconto.
art. 26 l.fall.
Citato con riferimento al decreto camerale invocato dal ricorrente; la Corte precisa che un provvedimento reso in sede camerale non è fonte di giudicato nei termini prospettati.
Massime di principio
- Il rendiconto del curatore approvato senza contestazioni in sede fallimentare non può essere successivamente rimesso in discussione in un separato giudizio ordinario, salvo le sole correzioni di errori materiali, omissioni, falsità o duplicazioni di partite previste dalla legge.
- L’impugnazione del conto della gestione presuppone che il soggetto interessato alleghi specifiche condotte del curatore potenzialmente dannose e dimostri almeno un pregiudizio potenziale per la massa o per i creditori; in difetto di tale interesse, la domanda va respinta.
- Dopo l’omologazione del concordato fallimentare e la chiusura del fallimento, l’attività dell’organo fallimentare si colloca nella fase di esecuzione del concordato sotto la sorveglianza degli organi competenti, e non integra automaticamente un ulteriore obbligo generale di rendiconto nei confronti delle parti.
- In cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, ma solo per denunciare l’omesso esame di fatti storici decisivi.
- La deduzione di omessa pronuncia o di vizio di motivazione non è ammissibile quando la sentenza di merito abbia effettivamente esaminato le domande e abbia esplicitato, in modo non apparente, le ragioni del rigetto.
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