Cassazione Civile, Ordinanza n. 17208/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Le ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando il primo grado, aveva rigettato la loro opposizione contro un'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali omessi. Con i primi due motivi deducevano violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 81 c.p.c., sostenendo che la società concessionaria della riscossione non avesse legittimazione né processuale né sostanziale a proporre l'appello e a contraddire sul merito della pretesa contributiva. Con gli ulteriori motivi, proposti in via subordinata, contestavano le statuizioni di merito sulla tempestività e sulla fondatezza dell'opposizione, in relazione alla ritualità della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione e alla conseguente interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che nella riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetti esclusivamente all'ente impositore. Ha quindi rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare della società concessionaria, soggetto estraneo al merito della pretesa, con conseguente impossibilità di proseguire l'azione in sede di gravame. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.; gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese di appello e di cassazione sono state compensate tra tutte le parti per l'obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla legittimazione a contraddire nel giudizio
richiamato dai ricorrenti come norma posta a fondamento dell'azione giudiziaria e della legittimazione processuale
interpretato nel senso che nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge; il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d'ufficio anche in cassazione
norma che, come modificata, attribuisce la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva esclusivamente all'ente impositore
art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002
norma che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 nel senso sopra indicato
legge di conversione del d.l. n. 209/2002, richiamata quale fonte della modifica normativa
escluso che possa derogare alla legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale nella riscossione dei crediti contributivi
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente l'annullamento senza rinvio quando il difetto di legittimazione elimina in radice la possibilità di prosecuzione dell'azione in sede di gravame
Massime di principio
- Nella riscossione dei crediti previdenziali, quando il giudizio investe il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore, mentre l'agente della riscossione resta estraneo alla controversia sostanziale.
- L'agente della riscossione non può proporre impugnazione per far valere un diritto altrui; il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo giudicato interno sulla specifica questione.
- La configurabilità del giudicato interno va verificata sull'unità minima fatto-norma-effetto giuridico: l'impugnazione di uno solo degli elementi della sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione.
- Quando il difetto di legittimazione dell'appellante elimina radicalmente la possibilità di prosecuzione del giudizio di gravame, la Cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
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