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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6615/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I contribuenti impugnavano un avviso di liquidazione emesso a seguito del ricalcolo operato dall'Ufficio in esito alla definibilità della lite per condono (L. 289/02). Sostenevano che la sentenza n.47/9/07 si era limitata a dichiarare cessata la materia del contendere senza disporre alcun comando di ricalcolo, che le imposte catastali, ipotecaria e l'Invim non potevano essere oggetto di condono e che le somme versate in sede di condono dovevano essere considerate acconti; inoltre contestavano la legittimità del ricalcolo perché, a loro avviso, in difetto di una totale definizione sarebbe stato necessario un nuovo atto di diniego notificato dall'Ufficio. In cassazione sono stati dedotti profili di violazione di legge (art.2909 c.c., art.16 L.289/02, art.40 d.lgs.346/90, art.76 DPR 131/86) e di omessa pronuncia (art.112 c.p.c.) su molteplici motivi di quantificazione.

La decisione

La Corte ha respinto la maggior parte dei motivi, ritenendo corretto l'approccio della commissione tributaria regionale che ha interpretato la sentenza n.47/9/07 come contenente, oltre alla dichiarazione di cessata materia del contendere, anche la statuizione che rendeva necessario il ricalcolo da parte dell'Ufficio (soprattutto in considerazione della dichiarazione dell'Ufficio stesso e della circolare n.22/2003). Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il quinto motivo relativo all'omessa pronuncia su alcune doglianze dei contribuenti attinenti alla quantificazione del ricalcolo, constatando la violazione dell'art.112 c.p.c.; perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, perché esamini nel merito i motivi di contestazione relativi alla sola quantificazione del dovuto e decida anche sulle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2909 cod.civ.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare la violazione della cosa giudicata. La Corte osserva che la violazione della cosa giudicata è sindacabile in Cassazione solo se il giudice di merito ha erroneamente accertato o interpretato il giudicato; l'interpretazione che la commissione tributaria regionale ha dato della sentenza n.47/9/07 è ritenuta priva di errori di logica o di diritto e quindi non sindacabile.

  • art. 16 L. 289/02

    Norma sulla definibilità (condono) che regola la possibilità di definire la lite e la necessità, ove sussistenti i presupposti, che l'Ufficio determini le imposte effettivamente dovute con eventuale ricalcolo. La Corte ritiene che, nell'ipotesi concreta, l'applicazione dell'art.16 giustifica il ricalcolo operato dall'Ufficio per dare corso alla definizione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n.22 del 28/04/2003

    Richiamata come criterio operativo cui l'Ufficio si è attenuto nell'annunciare l'intenzione di procedere al ricalcolo. La Corte ritiene rilevante la conformità dell'atto dell'Ufficio alla circolare come elemento che giustifica la necessità del ricalcolo.

  • art. 40 d.lgs. 346/90

    Invocato dai ricorrenti per sostenere il termine triennale di decadenza nella liquidazione dell'imposta principale; la Corte ritiene la censura basata su prospettiva errata perché il ricalcolo contestato attiene alla quantificazione per dar corso al condono, non alla riscossione dell'imposta complementare nelle ipotesi richiamate dal ricorrente.

  • art. 76 DPR 131/86

    Analogamente richiamato dai ricorrenti in tema di termini e competenze di liquidazione; la Corte non ritiene che tale norma impedisca il ricalcolo necessario per la definizione agevolata nel caso di specie.

  • art. 112 cod.proc.civ.

    La Corte ha ritenuto che la commissione tributaria regionale non abbia pronunciato su tutte le censure relative alla quantificazione dell'avviso di ricalcolo; tale omissione integra violazione dell'art.112 c.p.c. e giustifica la cassazione limitata e il rinvio per un esame nel merito delle sole questioni di quantificazione.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Richiamato come norma processuale che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti alla luce dei relativi parametri di legge, respingendo quelli relativi all'interpretazione del giudicato e alla presunta violazione delle norme sostanziali e accogliendo quello relativo all'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Se una pronuncia giudiziale dichiara la definibilità della lite e l'Ufficio ha formalmente dichiarato l'intenzione di procedere al ricalcolo (anche richiamando circolari), il giudice di merito può ritenere il ricalcolo necessario per rendere effettiva la definizione; tale interpretazione non è facilmente sindacabile in Cassazione se priva di errori logici o giuridici.
  • Le somme versate in sede di condono che non sono state infatti riconosciute valide per la definizione possono essere considerate come acconti e quindi vanno considerate nel ricalcolo dell'imposta dovuta.
  • Le imposte non riconducibili al condono (es. imposte catastali, ipotecaria, Invim, se così stabilito) devono essere scorporate e trattate separatamente nel ricalcolo.
  • Se il contribuente ritiene che una sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere non comporti alcun obbligo di ricalcolo, il rimedio corretto è impugnare tempestivamente quella sentenza; non impugnandola, la pronuncia diventa in concreto vincolante.
  • È fondamentale distinguere tra censure sul potere dell'Ufficio di ricalcolare (questione spesso assorbita dal giudicato) e censure sulla corretta quantificazione del ricalcolo: i primi possono essere dichiarati insuscettibili di riesame se già decisi, i secondi devono essere comunque esaminati e, se omessi, determinano cassazione con rinvio.
  • La mancata pronuncia del giudice di merito su specifici motivi dedotti in sede di impugnazione integra violazione dell'art.112 c.p.c. e può portare alla cassazione con rinvio affinché il giudice del merito si pronunci sui punti rimasti inesaminati.
  • Se l'Ufficio intende riproporre questioni non definite o negare il condono in parte, la prassi richiede chiarezza formale (p.es. atto di diniego) quando l'atto impugnato non riguarda un mero ricalcolo esecutivo di una definizione già riconosciuta.

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