Cassazione Civile, Sentenza n. 6616/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti hanno chiesto la deducibilità ai fini dell'imposta di successione di una passività derivante dall'esercizio di un'opzione (contratto di opzione su strumenti finanziari) la cui esercitazione è avvenuta dopo l'apertura della successione; sostenevano che il debito dovesse essere considerato già esistente alla data della morte e hanno richiamato anche l'art.42, lett. f) TUS (rimborso per imposta pagata in più a seguito di accertamento successivo alla liquidazione)
La decisione
la Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che la deducibilità ai fini dell'imposta di successione è ammessa solo per debiti 'esistenti' alla data di apertura della successione, intesi come attuali, certi e determinati; il contratto di opzione produce gli effetti (e quindi l'eventuale obbligo/indebitamento) solo al momento dell'esercizio dell'opzione da parte dell'opzionario, perciò una opzione esercitata dopo la morte non poteva essere considerata debito esistente alla data di apertura della successione; ne consegue l'impossibilità di dedurre la passività e il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese (liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito)
Norme richiamate
art.20 TUS (d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346) - imposta sulle successioni
la Corte interpreta il requisito di 'esistenza' della passività alla data di apertura della successione come frutto di attualità, certezza e determinazione dell'ammontare; solo tali debiti sono deducibili
art.21 TUS (d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346)
richiede che i debiti risultino da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione (salvo accertamento giurisdizionale definitivo); la Corte richiamando tale disposizione pone condizioni probatorie stringenti per la deducibilità
art.42, primo comma, lett. f) TUS
la norma consente il rimborso se l'imposta è stata pagata in più a seguito di accertamento successivo alla liquidazione dell'esistenza di passività; la Corte osserva però che la norma riguarda l'accertamento successivo di passività già esistenti alla data della successione e non la creazione/venuta ad esistenza del debito dopo la morte
art.1331 cod. civ. (patto di opzione)
la Corte utilizza la disciplina del patto di opzione per affermare che gli effetti del contratto opzionato si producono ex nunc al momento dell'esercizio dell'opzione e non retroagiscono alla concessione dell'opzione
art.1329 cod. civ. (proposta irrevocabile)
la Corte distingue gli effetti vincolanti della proposta irrevocabile (che possono sopravvivere) dagli effetti del contratto concluso che si generano solo al perfezionamento; ciò non autorizza a retrodatare gli effetti del contratto opzionato
art.1326 cod. civ. (confluenza di proposta e accettazione)
richiamato per spiegare che la saldatura tra proposta/opzione e accettazione produce gli effetti dal momento della dichiarazione finale (accettazione) e non anteriormente
art.1360 cod. civ. (condizione risolutiva e sospensiva, retroattività)
la Corte osserva che la retroattività tipica delle condizioni presuppone la conclusione del contratto e non si applica alla fattispecie dell'opzione che produce effetti solo all'esercizio
art.1 co.2 d.lgs. 58/1998 (TUF) - definizione di strumenti finanziari
le opzioni su strumenti finanziari rientrano nella nozione di 'strumento finanziario'; la Corte applica ai contratti di opzione finanziaria i principi generali sull'opzione e sulla determinazione dell'effetto obbligatorio solo all'esercizio
art.556 cod. civ. (porzione disponibile)
richiamato nella giurisprudenza richiamata per affermare il principio generale che per valutare porzioni/disponibilità/presupposti patrimoniali si richiede attualità e determinazione; la Corte richiama precedenti che estendono i medesimi parametri alla determinazione fiscale della base imponibile
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità dei debiti nella liquidazione dell'imposta di successione sono deducibili solo i debiti esistenti alla data di apertura della successione: devono essere attuali, certi e determinati nella loro esistenza e nella quantificazione
- Un patto di opzione (anche irrevocabile) produce l'effetto obbligatorio sul patrimonio dell'opzionario solo al momento dell'esercizio: se l'esercizio avviene dopo la morte del de cuius, la relativa passività non esisteva alla data di apertura della successione e non è deducibile
- L'art.42 TUS (rimborso per accertamenti successivi) vale per debiti già esistenti alla morte la cui esistenza è stata accertata dopo la liquidazione; non giustifica invece la deducibilità di debiti che sono venuti ad esistenza solo dopo la morte
- Per dedurre passività è richiesta documentazione probatoria rigorosa (atto scritto di data certa anteriore alla morte o accertamento giudiziale definitivo); l'onere probatorio grava sull'erede/ricorrente
- Nel caso di garanzie prestate dal de cuius (es. fideiussioni) la deducibilità può sussistere solo se al momento dell'apertura della successione vi è certezza dell'obbligo (es. insolvibilità del debitore principale o impossibilità di esperire il regresso)
- Per strumenti finanziari/derivati l'effetto economico rilevante si valuta al momento dell'esercizio dell'opzione (prezzo di mercato e quantificazione della passività), non al momento della concessione dell'opzione
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